Fisco
Sanzioni tributarie alleggerite
Il cessionario o committente che omette di assolvere l’Iva nelle operazioni per le quali è debitore dell’imposta con il meccanismo dell’inversione contabile, sarà soggetto alla sanzione proporzionale solo per l’imposta che non avrebbe potuto detrarre; in assenza di imposta dovuta, invece, sarà punito con la sanzione fissa da 500 a 20 mila euro. Stop alla sanzione proporzionale, inoltre, quando l’Iva viene assolta dal soggetto sbagliato: in caso di erroneo addebito dell’imposta da parte del fornitore su operazioni sottoposte al meccanismo speciale dell’inversione contabile, come pure nel caso opposto di applicazione del meccanismo speciale in relazione ad operazioni sottoposte alla regola ordinaria, l’irregolarità, purché non finalizzata alla frode o all’ evasione, sarà punita con la sanzione da 250 a 10 mila euro. L’imposta si considera comunque assolta e detraibile.
Sanzioni più lievi anche per le violazioni in materia di versamenti di tributi: in caso di adempimento con ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione sarà del 15% dell’importo pagato tardivamente, mentre se il versamento è effettuato entro 15 giorni dalla scadenza la sanzione sarà dell’1% per ogni giorno di ritardo, fatte salve le ulteriori riduzioni da ravvedimento operoso. Sono solo alcune delle numerose novità contenute nel dlgs sulle sanzioni e sui reati tributari approvato ieri dal consiglio dei ministri in secondo esame preliminare (l’ok definitivo tra due settimane). Per quanto riguarda il settore amministrativo, il provvedimento ridetermina in senso generalmente più tenue l’entità delle sanzioni pecuniarie, soprattutto quelle previste in materia di imposte dirette e di Iva dal dlgs n. 471/1997.
(Autore: Franco Ricca)
(Fonte: ItaliaOggi)