Fisco Ordine Informa
Controlli formali sui Caf ed i professionisti abilitati anche in caso di invio del 730 precompilato senza modifiche. Resta immutata poi la necessità di integrare massimali e coperture delle polizze assicurative di Caf e professionisti per poter continuare a prestare assistenza fiscale. Sono questi, fra gli altri, i principali effetti delle novità apportate sui visti di conformità dal c.d. decreto semplificazioni (Dlgs. 21 novembre 2014, n. 175) illustrate nella circolare n.7/e diffusa ieri dall’Agenzia delle Entrate sul tema.
Secondo le Entrate dunque quando i modelli 730, siano essi modificati o meno rispetto alla versione precompilata, vengono presentati tramite professionisti abilitati o Caf, il successivo controllo formale viene eseguito nei confronti di questi ultimi, in quanto trattasi di soggetti obbligati a rilasciare il visto di conformità sulla dichiarazione. Nei confronti del contribuente invece, precisa la circolare di ieri, il controllo formale verrà limitato sulla verifica della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto a detrazioni, deduzioni e agevolazioni. Tutto il resto si scaricherà sui Caf e professionisti abilitati che, peraltro, se vorranno continuare a prestare assistenza fiscale in materia di 730 dovranno provvedere anche ad adeguare le loro polizze assicurative alle “semplificazioni” che il Dlgs 175/2014 ha apportato in materia di controlli e visti di conformità.
In particolare su tale fronte i Caf ed i professionisti abilitati dovranno preoccuparsi di far innalzare a tre milioni di euro la soglia del massimale di polizza precedentemente fissata dalla norma in due miliardi di lire (euro 1.032.913,80) nonché ad estendere – sempre ammesso che qualche compagnia sia disponibile a farlo – la garanzia assicurativa per la nuova fattispecie di visto infedele apposto su un modello 730 che li espone al pagamento di una somma pari alle imposte, interessi e sanzioni che sarebbero stati richiesti al contribuente a seguito del controllo ai sensi dell’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica n.600 del 1973, fatte salve le ipotesi in cui l’errore non sia imputabile a dolo o colpa grave del contribuente. Ma torniamo alle novità contenute nel documento di prassi amministrativa in commento.