Fisco Ordine Informa
Sono sempre molti i contribuenti che presentano il modello 730 senza sostituto, ricorrendo così all’eventuale rimborso del credito maturato direttamente da parte dell’Agenzia delle entrate. Ecco le risposte ai dubbi più comuni.
Domanda: Il mio modello 730 si chiude con un credito rilevante, ma il mio datore di lavoro non ha capienza per l’eventuale rimborso del 730. Posso presentare il modello 730 senza sostituto?
Risposta: No. La presentazione di tale tipologia di 730 è riservata ai contribuenti che sono privi di un datore di lavoro.
Domanda: Ho un reddito di lavoro autonomo occasionale e uno da locazione. Posso compilare il modello 730 senza sostituto?
Risposta: Anche in questo caso la risposta è negativa. Possono utilizzare il modello 730 senza sostituto i contribuenti che nell’anno d’imposta hanno percepito comunque un reddito da indicare nel quadro C e cioè:
• redditi di lavoro dipendente e/o di pensione;
• compensi percepiti da soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, di cooperative agricole e di piccola pesca;
• borse di studio o assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale;
• compensi per le cariche di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, compensi per la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili e per la partecipazione a collegi e commissioni, somme percepite in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lavori a progetto (come i Co.Co.Pro.) o collaborazioni occasionali;
• remunerazione dei sacerdoti;
• indennità percepite per cariche elettive, con esclusione di quelle percepite dai membri del Parlamento europeo;
• assegni periodici alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro, compresi gli assegni periodici corrisposti al coniuge ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in seguito a separazione divorzio o annullamento del matrimonio e quelli corrisposti in forza di testamento o di donazione modale e gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell’art.433 del codice civile;
• compensi percepiti per lavori socialmente utili.
Domanda: Ho elaborato un modello 730 senza sostituto dal quale emerge un credito Irpef e un debito dacedolare secca, che sarebbe totalmente compensato dal credito. Devo presentare il modello F24 anche se a zero?
Risposta: No. Per i contribuenti che presentano la dichiarazione 730 senza sostituto, i rimborsi sono eseguiti dall’amministrazione finanziaria, sulla base del risultato finale delle dichiarazioni; pertanto:
• in presenza di debito, il versamento viene effettuato con modello F24;
• in presenza di un credito che compensa il debito, la compensazione avviene direttamente all’interno della liquidazione del 730 da parte del soggetto che presta Assistenza fiscale. Il modello F24 a debito può essere presentato presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, uffici postali o agenti della riscossione oppure, in via telematica, utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale (in questo caso nel prospetto di liquidazione risultano compilati i righi da 231 a 245).
Domanda: Mio marito ha un reddito da disoccupazione per l’anno 2015 e io ho un unico reddito da fabbricato. Ad oggi nessuno dei due lavora. Possiamo compilare un modello 730 senza sostituto congiunto?
Risposta: Sì, è possibile, in quanto uno dei due coniugi è in possesso di un reddito da indicare nel quadro C.
Domanda: Sono una colf e il mio datore di lavoro non è sostituto d’imposta. Devo compilare il modello Unico?
Risposta: No. Può compilare il modello 730 senza sostituto, indicando il reddito percepito al quadro C sezione I al netto dei contributi previdenziali.
Domanda: Percepisco dall’ex coniuge degli assegni di mantenimento e attualmente sono disoccupata. Posso presentare il modello 730 senza sostituto?
Risposta: Sì, anche in questo caso è possibile. Il reddito andrà indicato nella sezione II del quadro C.
Domanda: Devo compilare il modello 730 senza sostituto ma il mio debito è rilevante. Posso rateizzare?
Risposta: Sì, anche per tale tipologia di 730 è possibile la rateizzazione da 2 a 7 rate. Il contribuente dovrà provvedere autonomamente al versamento delle rate con modello F24 con le stesse scadenze previste per i pagamenti derivanti dal Modello Unico Persone fisiche.
(Autore: Rita Martin)
(Fonte: Fisco7)