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730/2016 precompilato: come gestire le deleghe


Fisco Ordine Informa

La Circolare n. 11/E/2015 ha illustrato quali sono le corrette modalità di gestione delle deleghe per l’accesso al 730 precompilato
Per effetto del Decreto semplificazioni fiscali, dallo scorso anno è partita l’operazione 730 precompilato. Grazie al 730 precompilato, i contribuenti possono scaricare dall’area autenticata del sito dell’Agenzia delle Entrate la propria dichiarazione precompilata. I contribuenti interessati, infatti, non lo riceveranno a casa, ma lo potranno ottenere, a partire dal 15 aprile di ogni anno, accedendo direttamente con le credenziali Fisconline o le credenziali all’Inps, oppure conferendo apposita delega al proprio sostituto d’imposta o ad un CAF o professionista abilitato.
Dopo la definizione delle modalità di accesso ad opera del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 23 febbraio 2015, con la Circolare n. 11/E del 23 marzo 2015 l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni pratiche sia per i contribuenti che per i sostituti d’imposta e gli intermediari che prestano assistenza fiscale.
Tra i vari chiarimenti forniti, l’Agenzia delle Entrate ha specificato le modalità di accesso al 730 precompilato, direttamente o mediante delega a sostituto d’imposta, CAF o professionista abilitato.
Il contribuente può accedere direttamente alla propria dichiarazione precompilata (ed agli altri dati resi accessibili) mediante le funzionalità disponibili all’interno dell’area autenticata, previo inserimento delle credenziali Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle entrate o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
In alternativa, chi non dispone di tali credenziali Fisconline o della CNS, potrà accedere al portale Inps con le credenziali rilasciate dall’INPS stesso e, in tal caso, sarà indirizzato automaticamente all’area del sito internet dell’Agenzia delle Entrate dedicata al 730 precompilato.
Si precisa che, per poter accedere al proprio 730 precompilato, il PIN dell’Inps deve essere quello “dispositivo” e non quello ordinario. Il servizio del 730 precompilato, infatti, è riservato a chi ha un Pin «dispositivo», ossia il codice Inps che serve per richiedere le prestazioni e i benefici economici ai quali si ha diritto. In molti casi, invece, i cittadini hanno un Pin «ordinario», che permette solo di consultare i dati della propria posizione contributiva o alla propria pensione. Pertanto, l’Inps, in una news pubblicata sul suo sito, ha chiarito che, in tal caso, è necessario convertire il Pin attraverso una procedura che obbliga l’utente ad andare allo sportello, oppure a stampare, firmare, scansionare un modulo e inviarlo (insieme a un documento di riconoscimento) attraverso il sito dell’Inps o via fax ed entro 48 ore il Pin verrà convertito.
Si precisa che, per questo primo anno di avvio sperimentale, non è consentita, infatti, la presentazione della dichiarazione 730 precompilata in forma congiunta direttamente dal contribuente in via telematica all’Agenzia delle Entrate.
Per ottenere la dichiarazione 730 precompilata, il contribuente che non intende accedere direttamente al proprio 730 precompilato (perché non ha molta dimestichezza con gli strumenti informatici o necessita di assistenza fiscale) potrà rivolgersi anche al proprio sostituto d’imposta, ad un CAF o ad un professionista abilitato, al quale dovrà conferire preventivamente apposita delega (cartacea o elettronica) per consentire l’accesso ai dati e fornire copia del proprio documento d’identità.
Il sostituto d’imposta può essere delegato all’accesso ai dati
solo se dal modello 770 Semplificato relativo all’anno d’imposta precedente a quello cui si riferisce la dichiarazione 730 precompilata (quindi, Modello 770/2015 – periodo d’imposta 2014), risulta aver prestato assistenza fiscale;
esclusivamente con riferimento ai contribuenti per i quali ha trasmesso nei termini (7 marzo) all’Agenzia delle entrate la Certificazione Unica relativa al periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione 730 precompilata.
Pertanto, come ha precisato la Circolare n. 11/E/2015, se il contribuente ha cambiato datore di lavoro nel corso dell’anno (2016, nel caso di specie), il nuovo sostituto d’imposta, pur prestando l’assistenza fiscale, non può accedere alla dichiarazione precompilata del dipendente assunto nel 2016, in quanto non ha trasmesso all’Agenzia delle entrate la sua Certificazione Unica relativa ai redditi dell’anno 2015.
In tal caso, il contribuente può presentare il modello 730 al nuovo sostituto con le modalità ordinarie (non precompilato) oppure rivolgersi ad un Caf o ad un professionista abilitato per accedere alla propria dichiarazione precompilata.
La delega deve contenere l’indicazione:
del codice fiscale del contribuente;
dell’anno d’imposta cui si riferisce il modello 730 precompilato;
della data di conferimento della stessa;
che la stessa vale, oltre che per l’accesso alla dichiarazione 730 precompilata, anche per la consultazione del foglio informativo.
La delega ha valore per la dichiarazione precompilata relativa ad una sola annualità e può essere revocata con le medesime modalità del conferimento.
Il contribuente può delegare ad accedere alla propria dichiarazione precompilata più soggetti.
Il sostituto d’imposta, il Caf o il professionista abilitato devono annotare giornalmente in un apposito registro cronologico (anche in formato elettronico) le deleghe acquisite, con indicazione del numero progressivo e della data della delega, del codice fiscale e dei dati anagrafici del delegante, degli estremi del documento di identità del delegante.
La data di registrazione della delega deve essere uguale o successiva alla data di conferimento indicata nella delega stessa e comunque antecedente rispetto al momento della richiesta della dichiarazione precompilata.
I Caf ed i professionisti devono conservare le deleghe ricevute fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione cui si riferiscono (art. 16, comma 1, lett. d-bis, Decreto n. 164/1999).
I sostituti d’imposta conservano le deleghe ricevute nei termini previsti dall’articolo 17, comma 1, lettera d, del Decreto n. 164/1999, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione cui si riferiscono.
Le deleghe possono essere conservate in formato cartaceo ovvero in formato elettronico. In tale ultimo caso, come chiarito dalla Risoluzione n. 57/E del 30 maggio 2014 in merito alla conservazione della documentazione da parte di Caf e professionisti, le copie delle deleghe sono conservate in formato PDF o TIFF.
(Autore: Erario Anna Eleonora)
(Fonte: Fisco e Tasse)

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