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Niente responsabilità professionale se non c’è il mandato. L’obbligo di informazione nei confronti del cliente sussiste solo se è dimostrato il conferimento dell’incarico. In caso contrario, l’assistito non può chiedere al proprio consulente il risarcimento del danno derivante dall’attività professionale. È quanto ha affermato la seconda sezione civile della Cassazione con la sentenza n. 10189/14, depositata ieri. Il caso vedeva coinvolto un contribuente che chiamava in causa il suo ex commercialista. Quest’ultimo nei primi anni ’90 aveva omesso di impugnare una sentenza della Ctp Verona in materia di Iva sfavorevole al proprio cliente, contrariamente alle istruzioni ricevute. Ritrovatosi così condannato in via definitiva a pagare quanto richiesto dal fisco, il contribuente non aveva nemmeno potuto aderire al successivo condono ex legge n. 413/1991 in assenza della pendenza della lite. Da qui la richiesta di risarcimento in sede civile nei confronti del professionista. Ragioni accolte nel 2006 dal tribunale di Verona, che ha quantificato il ristoro in circa 50 mila euro, e poi confermate dalla corte d’appello di Venezia nel 2008. Secondo gli “ermellini”, però, male avevano fatto i giudici di merito a ritenere irrilevante l’esistenza o meno dell’incarico di impugnare la decisione della Ctp
Fonte (ItaliaOggi)