Fisco
Agevolazioni fiscali limitate per le imprese delle aree svantaggiate. Per le ristrutturazioni degli immobili in locazione il contribuente ha, infatti, diritto alla deducibilità solo nei limiti dell’imputabilità del costo a ciascun anno di esercizio. È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 14980 del 1° luglio 2014, ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate. La sesta sezione ha dato, quindi, torto a un imprenditore siciliano che aveva portato in deduzione nello stesso anno i costi sostenuti per la ristrutturazione dell’impianto elettrico e di altre parti di un immobile preso in locazione. Le spese, infatti, devono essere spalmate su più esercizi. In proposito i supremi giudici hanno, infatti, affermato che «il credito d’imposta, per i soggetti titolari di reddito d’impresa che, nel periodo ivi indicato, abbiano effettuato nuovi investimenti, spetta per i beni strumentali, materiali e immateriali, che siano nuovi e fiscalmente ammortizzabili». Da ciò consegue che le spese incrementative relative a un immobile rilevano, ai fini del credito d’imposta, solo se il contribuente dimostri che i relativi costi possano essere contabilizzati in bilancio tra le immobilizzazioni materiali, in quanto, trattandosi di opere aventi una loro autonoma funzionalità e individualità, a prescindere dal bene altrui cui accedono, possono essere, al termine della locazione, rimossi e utilizzati separatamente dall’investitore, a differenza delle spese incrementative riguardanti opere prive di tali caratteristiche rispetto al bene cui accedono.
(Fonte: ItaliaOggi)