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Demansionamento e mansioni superiori: obblighi dell’azienda


Ordine Informa

Gli obblighi normativi cui è tenuta l’azienda nei confronti di dipendenti e lavoratori in tema di qualifica professionale e retribuzione competente.
L’azienda deve quindi adibire il lavoratore alla mansione per cui è stato chiamato a operare corrispondenti alla categoria o livello professionale che abbia acquisito in corso di rapporto e, comunque, equivalenti o superiori alle ultime effettivamente svolte. Non ha inoltre diritto ad apportare una eventuale riduzione della retribuzione, semmai il contrario in caso di promozione a mansione superiore.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire ai dipendenti un inquadramento professionale ed economico adeguato alle mansione che è chiamato a svolgere (articolo 2103 c.c.) senza alcuna penalizzazione nella retribuzione. Qualora al lavoratore vengano assegnate mansioni superiori, l’assegnazione diviene definitiva – se non ottenuta per semplice sostituzione di altro lavoratore assente – dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. In questo caso subentra anche il diritto al trattamento economico corrispondente.
In materia di mansioni equivalenti, la Giurisprudenza ha affermato che il criterio di equivalenza non deve essere confuso con la parità di valore o con la mera affinità delle mansioni: non è sufficiente che le mansioni siano comprese nel medesimo livello contrattuale. È necessario valutare piuttosto l’equivalenza di tali mansioni con quelle precedenti, in base a contenuto, natura e modalità di esecuzione. In altre parole, le nuove mansioni devono corrispondere alla specifica competenza tecnica del dipendente, salvaguardandone il livello professionale e consentendo l’utilizzo dell’esperienza acquisita nella pregressa fase del rapporto lavorativo (Cass. civ. n. 7040/1998).
Mansioni superiori
In materia di mansioni superiori, invece, l’articolo 2103 c.c. opera una distinzione tra “promozione definitiva” e “promozione ex lege”: la prima è stabile mentre la seconda temporanea, almeno fino a quando non sia trascorso il termine previsto dalla contrattazione collettiva (e non superiore a tre mesi) e purché l’assegnazione non sia avvenuta per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.
(Fonte: PMI)

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