Fisco Ordine Informa
Una caratteristica che accomuna commercialisti e consulenti è quella di vivere le proprie giornate lavorative pensando continuamente alle numerose scadenze fiscali che si susseguono. Passata la scadenza per l’invio della dichiarazione dei sostituti di imposta modello 770/2014 (19 settembre) gli sforzi ora sono tutti orientati verso il prossimo traguardo. Mancano infatti pochi giorni all’invio delle dichiarazioni dei redditi relative al 2013 (modello Unico 2014). Facciamo il punto della situazione.
Le persone fisiche, le società di persone e le associazioni professionali devono presentare all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni in materia di imposta sui redditi (modello Unico) e di IRAP esclusivamente in via telematica entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.
Le società di capitali e gli altri soggetti IRES presentano le dichiarazioni dei redditi entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Per i soggetti IRES con esercizio che coincide con l’anno solare (la quasi totalità), la scadenza è fissata al 30 settembre.
Sempre entro il termine del 30 settembre devono essere trasmessi telematicamente il modello IVA 2014 se presentato in via autonoma rispetto al modello Unico 2014 e il modello CNM2014 (Consolidato Nazionale e Mondiale) in caso di opzione per la tassazione di gruppo.
Ai sensi dell’articolo 3 comma 8 del D.P.R. 322/98, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate (direttamente o tramite intermediari).
I contribuenti che compilano la propria dichiarazione dei redditi possono infatti scegliere di trasmetterla direttamente, senza avvalersi di un intermediario abilitato utilizzando il servizio telematico Fisconline (a meno che non siano tenuti a presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta modello 770 per un numero di soggetti superiore a 20) o il servizio telematico Entratel (se tenuti a presentare il modello 770 per più di 20 soggetti).
La trasmissione si considera conclusa nel giorno in cui è completata la ricezione da parte dell’Agenzia delle Entrate.
In merito alla validità dell’invio telematico, il termine è da ritenersi rispettato anche se la ricezione del file da parte dell’Agenzia delle Entrate dovesse concludersi successivamente (dopo la mezzanotte del 30 settembre) purché l’invio sia stato effettuato entro la mezzanotte del 30 settembre.
Le dichiarazioni scartate dal sistema si considerano tempestive se vengono ritrasmesse entro cinque giorni successivi alla comunicazione dell’avvenuto scarto.
In caso di omessa o ritardata trasmissione telematica della dichiarazione da parte dell’intermediario incaricato, l’Agenzia delle Entrate ha disposto che al contribuente spettano le sanzioni previste a suo carico per l’omessa o ritardata presentazione della dichiarazione.
Resta comunque distinta la responsabilità dell’intermediario in relazione all’obbligo di trasmissione telematica. Sul tema, ci sono diversi orientamenti giurisprudenziali che affermano che il contribuente non può essere sanzionato per l’eventuale ritardo o omissione della trasmissione quando egli stesso abbia consegnato in tempo utile la dichiarazione al commercialista che abbia a sua volta rilasciato l’impegno a trasmettere.
I contribuenti che non riescono a rispettare la scadenza ordinaria del 30 settembre, avranno comunque altri 90 giorni per presentare una dichiarazione valida applicando una sanzione ridotta. Le dichiarazioni trasmesse entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria, sebbene siano tardive, sono considerate valide a tutti gli effetti. Trascorsi questi ulteriori 90 giorni la dichiarazione si considera omessa.
(Fonte: Fisco7)