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Con il Decreto Interministeriale n. 83473 del primo agosto 2014, emanato in attuazione di quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, del Decreto Legge n. 54 del 2013 (convertito, con modificazioni, in Legge n. 85/2013), sono stati definiti nuovi e più stringenti criteri di concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga. Per espressa previsione ministeriale, le nuove norme trovano applicazione per gli accordi stipulati dal 4 agosto 2014, data in cui il Decreto n. 83473/2014 è stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, www.lavoro.gov.it. Al fine di comprendere meglio il nuovo quadro normativo in materia, si analizzano, di seguito, le principali novità introdotte dal Decreto, anche alla luce dei chiarimenti ministeriali forniti dalla circolare n. 19 dell’11 settembre 2014.
Lavoratori beneficiari Importanti novità sono state apportate dal Decreto Interministeriale n. 83437/2014 con riferimento ai requisiti soggettivi, che devono essere posseduti dai lavoratori per poter accedere al trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente.In base alle nuove norme, tale trattamento può essere concesso o prorogato ai lavoratori subordinati con qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi i lavoratori apprendisti ed i lavoratori somministrati, con anzianità lavorativa, presso l’impresa, di almeno 12 mesi alla data di inizio del periodo di intervento. Per l’anno 2014, tale requisito è ridotto ad otto mesi. Al fine di evitare un’applicazione retroattiva della norma, la circolare ministeriale n. 19/2014, chiarisce che il requisito degli otto mesi si applica alle prestazioni concesse in base ad accordi stipulati successivamente al 4 agosto 2014. Oltre ai lavoratori esplicitamente richiamati dal Decreto Interministeriale, deve ritenersi, in assenza di ulteriori chiarimenti, che tra i beneficiari del trattamento di integrazione salariale in deroga rimangano inclusi anche i lavoratori a domicilio, posto che il Ministero del Lavoro, con nota prot. n. 14/26278 del 17 dicembre 2009, ha ritenuto che “ anche i lavoratori a domicilio, in quanto lavoratori subordinati per definizione normativa, possano essere compresi tra i beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale in deroga”. Se nessuna novità sostanziale viene apportata con riferimento alle tipologie di lavoratori che possono accedere ai trattamenti di integrazione salariale in deroga, modifiche significative sono evidentemente intervenute in relazione al requisito dell’anzianità aziendale, che appare notevolmente incrementato. Si rammenta, infatti, che la precedente disciplina, al fine della concessione del trattamento, richiedeva che il lavoratore avesse un’anzianità aziendale di soli 90 giorni. E’ opportuno, infine, sottolineare che, alla luce delle novità normative introdotte nell’ordinamento, il ricorso alla cassa integrazione guadagni in deroga è subordinato al presupposto che, per i lavoratori interessati, non sussistano le condizioni di accesso ad ogni altra analoga prestazione prevista dalla normativa. Nel dettaglio, il Ministero precisa che i lavoratori dipendenti di imprese soggette alla disciplina in materia di cig e alla disciplina dei Fondi di solidarietà devono essere ammessi in via prioritaria ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria e/o straordinaria, ove ne sussistano le condizioni di accesso, ovvero devono essere ammessi a beneficiare delle prestazioni ordinarie erogate dal Fondo di solidarietà di appartenenza o, in via sussidiaria, dal Fondo di solidarietà residuale nel caso di sospensione e/o riduzione dell’orario di lavoro, come previste e disciplinate dai rispettivi Regolamenti. Imprese beneficiarieIn base all’articolo 2, c.3, del Decreto n. 83473/2014, possono richiedere il trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga soltanto le imprese così come individuate dall’articolo 2082 del codice civile, ossia tutte le imprese che esercitano professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi, nonché, come precisato successivamente dal Ministero, i piccoli imprenditori di cui al successivo articolo 2083 (coltivatori diretti del fondo, artigiani, piccoli commercianti). Restano, pertanto, esclusi dalla possibilità di ricorrere alla cassa integrazione guadagni in deroga molteplici soggetti quali, ad esempio, gli studi professionali e le associazioni. A tal proposito, è opportuno, tuttavia, evidenziare che, nelle disposizioni transitorie del Decreto Interministeriale, si prevede la possibilità, da parte delle Regioni e alle P.A., di disporre la concessione dei trattamenti in esame anche in deroga ai criteri di cui all’articolo 2, esclusivamente entro il limite di spesa di 70 milioni di euro e comunque in misura non superiore al cinque per cento delle risorse ad esse attribuite. Tale previsione consente, tra l’altro, alle intese siglate dalla singole Regioni di estendere la platea dei soggetti ai quali è consentito il ricorso alla cassa integrazione in deroga. Si precisa, però, che gli effetti dei trattamenti concessi in deroga alla disposizione ministeriale non possono prodursi oltre la data del 31 dicembre 2014. Causali di concessione del trattamento Il trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga può essere concesso sulla base delle causali di seguito elencate: 1) situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori (quali ad esempio: calamità naturali, incendi, alluvioni etc.); 2) situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato(quali ad esempio: contrazione di lavoro, mancanza di commesse/ordini etc.) 3) crisi aziendali; 4) ristrutturazione o riorganizzazione.A seguito dell’entrata in vigore del Decreto n. 83473 del 1° agosto 2014, il trattamento non può in nessun caso essere concesso per la casuale di cessazione dell’attività dell’impresa o di parte di essa. Limiti massimi di durata del trattamentoCome precisato dalla circolare n. 19/2014, la durata massima del trattamento di integrazione salariale in deroga, per ciascuna delle unità produttive coinvolte, è pari ad 11 mesi, nell’arco di un anno, per il periodo che va dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, e a 5 mesi, sempre nel medesimo arco temporale, per il periodo che va dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015. Tale limite vale sia per le imprese non soggette alla disciplina in materia di CIG e alla disciplina dei fondi di solidarietà sia per quelle ad essa sottoposte.Il Ministero chiarisce che, per la determinazione della durata massima di concessione del trattamento, devono essere computati tutti i periodi di integrazione salariale in deroga precedentemente fruiti , anche se relativi a diversi provvedimenti di concessione o proroga, emanati in sede territoriale e/o in sede governativa. Stipula dell’accordo e successivi adempimentiPer le imprese con unità produttive ubicate in più Regioni (c.d. imprese plurilocalizzate), l’accordo, necessario per poter accedere alla cassa integrazione in deroga, deve essere sottoscritto in ambito governativo, presso la Direzione Generale per gli ammortizzatori sociali e gli incentivi all’occupazione del Ministero del Lavoro. In caso di imprese con unità produttive site in un’unica Regione la stipula avviene in sede sindacale ovvero presso le sedi individuate dalle Regioni.A seconda dell’ente, regionale o ministeriale, competente ad autorizzare il trattamento di cassa integrazione in deroga sono previste differenti modalità di presentazione delle istanze. Nel caso di accordo regionale, l’azienda deve presentare, in via telematica all’inps e alla Regione, la domanda, corredata dall’accordo stesso, entro il termine di venti giorni dalla data in cui è iniziata la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro. In caso di invio tardivo della istanza, si prevede la decurtazione del trattamento di integrazione salariale, il quale sarà concesso dalla data di inizio della settimana anteriore alla data di presentazione della domanda. In attesa che l’Inps rilasci la nuova procedura telematica per la presentazione della istanza da parte delle aziende, si considerano validamente presentate, purché inviate nel termine predetto, le domande trasmesse secondo le procedure disciplinate da ciascuna Regione e P.A. , con riferimento agli accordi anteriori alla data in vigore del Decreto e in attesa dell’emanazione dello stesso. Nell’ipotesi in cui venga sottoscritto un accordo in sede ministeriale, la domanda deve essere presentata dall’azienda, unitamente all’accordo medesimo, all’Inps. Nelle more del rilascio della procedura informatica da parte dell’Inps, le istanze devono essere trasmesse, entro il termine di venti giorni, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per gli ammortizzatori Sociali e gli incentivi all’occupazione, utilizzando la modulistica ancora disponibile sul sito istituzionale www.lavoro.gov.it>Area lavoro>ammortizzatori sociali>concessioni in deroga e/o normative speciali. Una volta inviata l’istanza, l’azienda, sia nel caso in cui sia stato stipulato l’accordo in sede regionale che in quello in cui lo stesso sia stato sottoscritto in sede ministeriale, devono inviare mensilmente all’Inps i modelli per l’erogazione del trattamento- a conguaglio o a pagamento diretto- entro e non oltre il venticinquesimo girono del mese successivo a quello di fruizione del trattamento.
(Fonti normative: Legge n. 92/2012, art.2, commi 64-67; L. n. 85/2013; Decreto Interministeriale n. 83473 del 1° Agosto 2014; circolare del Ministero del Lavoro n. 19 dell’11 settembre 2014).