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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2197 del 6 febbraio 2015, ha respinto il ricorso di Equitalia perché, in caso di recapito dell’accertamento a un indirizzo sbagliato, anche quando il contribuente salda tutto o parte del debito, l’ipoteca dell’Esattore è nulla. Il pagamento infatti non sana il vizio nella procedura attuata dalla società di riscossione. In sostanza, per i Supremi giudici, il pagamento della pretesa fiscale non sana la notifica per raggiungimento dello scopo. Sul punto la sezione tributaria spiega infatti che non appare condivisibile la tesi della società di riscossione, in ordine alla sanatoria della nullità della notifica per avvenuto raggiungimento dello scopo, consistente nel pagamento effettuato dal contribuente.
Infatti è vero che la natura sostanziale e non processuale dell’avviso di accertamento tributario che costituisce un atto amministrativo autoritativo attraverso il quale l’amministrazione enuncia le ragioni della pretesa tributaria – non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale e pertanto, l’applicazione, per l’avviso di accertamento, in virtù dell’art. 60 del dpr 29 settembre 1973, n. 600, delle norme sulle notificazioni nel processo civile comporta, quale logica necessità, l’applicazione del regime delle nullità e delle sanatorie per quelle dettato. Da ciò deriva che la nullità della notificazione dell’avviso di accertamento è sanata dal raggiungimento dello scopo dell’atto, ex art. 156 cod. proc. civ se il conseguimento dello scopo avvenga prima della scadenza del termine di decadenza. Tuttavia, ecco il nodo della questione, la società contribuente ha dichiarato di aver effettuato il pagamento solo per scongiurare le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla iscrizione ipotecaria e pertanto senza rinunciare alle eccezioni di nullità avanzate in ordine alla regolarità della notifica. La soluzione ha messo tutti d’accordo all’interno del Palazzaccio. Infatti, nell’udienza tenutasi il 21 novembre scorso, anche la Procura generale della Suprema corte ha sollecitato la bocciatura del ricorso di Equitalia.
(Fonte: Cassazione)