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Nuovi assunti e lavoratori flessibili cumulano gli incentivi del Jobs Act


Ordine Informa

Disoccupato da almeno 6 mesi – oppure occupato, ma con un contratto flessibile nell’ultimo semestre – di qualsiasi età, sesso e luogo di residenza, assunto a partire dal 7 marzo 2015 ed entro il 31 dicembre prossimo: questo l’identikit del lavoratore che potrà massimizzare i benefici economici e normativi scaturenti dalla legge di stabilità e dal contratto a tutele crescenti. 
La porta d’accesso per qualsiasi beneficio sarà unica – l’assunzione con contratto subordinato a tempo indeterminato (anche in part time) – mentre il pacchetto di incentivi cambierà secondo le diverse situazioni. 
Entreranno nel nuovo regime delle tutele crescenti tutti i “nuovi assunti”, categoria che include sia le persone alprimo impiego, sia quelle che hanno già un lavoro ma decideranno di cambiare occupazione.  
L’assunzione di queste persone sarà accompagnata anche dall’esonero contributivo previsto dalla legge di stabilità, ma solo se saranno passati 6 mesi da un precedentecontratto a tempo indeterminato, e solo se l’assunzione arriverà entro la fine di questo anno.
Il pacchetto dei nuovi incentivi normativi e contributivi si applicherà in maniera massiccia anche a tutte le operazioni di stabilizzazione dei rapporti atipici e flessibili, con effetti diversi; facciamo qualche esempio. 
Un collaboratore a progetto che lavora per la stessaazienda da due anni, potrà essere stabilizzato garantendo l’applicazione completa di tutti i nuovi incentivi: si applicheranno le nuove regole sui licenziamenti, e ildatore di lavoro potrà percepire l’esonero contributivo per 3 anni. 
Un lavoratore a termine che si trova in azienda da 4 mesi e, nel periodo immediatamente precedente, lavorava a tempo indeterminato presso un altro datore, entrerà –dopo l’assunzione a tempo indeterminato – nel regime delle tutele crescenti, ma consentirà la fruizionedell’esonero contributivo, per mancato rispetto delperiodo minimo di 6 mesi. 
L’esonero contributivo sarà precluso anche nel caso di conferma di un apprendista, in quanto il contratto che lo lega con l’azienda, pur essendo flessibile in uscita, nasce già come rapporto a tempo indeterminato. 
La conferma dell’apprendista garantirà comunque vantaggi importanti, in quanto il lavoratore entrerà nel regime delle tutele crescenti, e gli sgravi contributivi previsti specificamente per l’apprendistato saranno prorogati per un anno. 
Gli incentivi riguarderanno anche la somministrazione di manodopera. Un’agenzia per il lavoro che assumerà a tempo indeterminato un lavoratore sarà soggetta alle stesse regole applicabili alle altre aziende: quindi, per qualsiasi nuovo assunto a tempo indeterminato si applicheranno le regole sulle c.d. tutele crescenti, e spetterà l’esonero contributivo, ma solo in mancanza nel semestre precedente di un altro rapporto a tempo indeterminato. 
Un discorso a parte lo meritano i lavoratori impiegati per eseguire un contratto di appalto. In caso di scadenza delcontratto e affidamento del servizio a un nuovo appaltatore, i lavoratori potrebbero essere riassunti dall’impresa subentrante: dopo la riassunzione si applicheranno le “tutele crescenti” (con una particolarità: varrà l’anzianità maturata in precedenza, in caso di licenziamento), mentre l’esonero contributivo spetteràsolo in caso di rispetto dell’intervallo minimo di 6 mesi con l’ultimo rapporto a tempo indeterminato.

(Fonte: Lavoro&Impresa)

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