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Tfr in busta paga da maggio


Ordine Informa

Parte (con ritardo) l’operazione Tfr in busta paga. Per chi fa domanda ad aprile, l’erogazione della Quir (quota integrativa della retribuzione, cioè la quota mensile di Tfr) scatterà a maggio e resterà irrevocabile fino al mese di giugno 2018. Dovranno invece aspettare fino ad agosto per la prima liquidazione i dipendenti delle piccole aziende (meno di 50 addetti) che accedono al finanziamento assistito da garanzia. A dare il via libera all’operazione monetizzazione del Tfr è il dpcm n. 29/2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 di ieri e che entrerà in vigore il 3 aprile.
Tfr in busta paga. L’operazione, introdotta dalla legge di Stabilità del 2015, doveva operare per 40 mesi (da marzo 2015 a giugno 2018), ma il ritardo della pubblicazione del decreto attuativo determina lo slittamento di due mesi. Prima di tutto il decreto fissa l’ambito operativo, dando diritto di accedere alla liquidazione mensile del Tfr (definita Quir) a tutti i lavoratori dipendenti del settore privato, con esclusione di: domestici; lavoratori del settore agricolo; lavoratori dipendenti per i quali la legge ovvero il contratto collettivo nazionale di lavoro, anche mediante il rinvio alla contrattazione di secondo livello, prevede la corresponsione periodica del Tfr o l’accantonamento presso soggetti terzi; dipendenti da datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali; dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto nel registro delle imprese un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano di risanamento; dipendenti da datori autorizzati alla cassa integrazione guadagni straordinaria o in deroga (per i dipendenti in forza all’unità produttiva interessata); lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti.
L’opzione. L’opzione per la Quir può essere esercitata dai lavoratori dipendenti (titolari, cioè, di un contratto di lavoro subordinato) con diritto al Tfr in possesso di anzianità aziendale di almeno sei mesi, misurata dalla durata del rapporto di lavoro.
L’opzione è effettuata direttamente al proprio datore di lavoro, con la presentazione di apposita istanza debitamente compilata e validamente sottoscritta, da redigere in base al modello allegato al dpcm.
(Fonte: ItaliaOggi)

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