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Con la Circolare numero 62 del 19 marzo 2015 l’INPS fornisce importanti chiarimenti in merito all’Istituto della anticipazione ASpI e mini-ASpI in un’unica soluzione degli importi non ancora percepiti delle prestazioni di disoccupazione al fine dello svolgimento di attività di lavoro autonomo.
Le precisazioni vertono sulla natura giuridica dell’istituto e sulla disciplina di riferimento, inoltre vengono fornite le istruzioni operative e gli aspetti procedurali per le sedi periferiche dell’INPS.
La legge n. 92 del 2012 ovvero la famosa riforma Fornero, prevede che il lavoratore avente diritto alla indennità di ASpI o mini ASpI per aver perso involontariamente la propria occupazione, possa richiedere la liquidazione anticipata in un’unica soluzione degli importi dell’indennità non ancora percepita, al fine di intraprendere un’attività di lavoro autonomo, ovvero per avviare un’attività in forma di auto impresa o di micro impresa, o per associarsi in cooperativa, oppure per ampliare un’attività già intrapresa durante il periodo di lavoro subordinato.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato il Decreto n. 73380 del 2013, regolante limiti, condizioni e modalità di fruizione dell’indennità in argomento. Il Ministero in particolare ha previsto che per gli anni 2013-2014-2015 le domande di anticipo ASpI o mini-ASpI dovessero essere accettate nel limite di 20 milioni di euro annui messi a disposizione dallo stesso Ministero del Lavoro.
Natura giuridica dell’istituto di anticipazione ASpI e mini-ASpI
Con questa circolare l’INPS pone fine ad una sistematica erronea lettura ed interpretazione di detto istituto. Fino ad ora infatti la domanda di anticipazione ASpI e mini-ASpI era trattata in maniera del tutto speculare alla domanda di disoccupazione. Per tale ragione le sedi periferiche, ritenevano obbligatorio l’invio entro 30 giorni, da parte del richiedente, oltre che dei documenti attestanti la nuova attività (es. iscrizione ad un albo, iscrizione camera di commercio ecc.), anche del reddito presunto da tale attività.
Con questa circolare si precisa che:
la lettura sistematica dei commi 17, 19 e 40 lett. b) sopra richiamati e le conseguenti istruzioni fornite con la richiamata circolare n. 145 del 2013 avevano reso le comunicazioni di cui al suddetto comma 17 un passaggio obbligatorio anche per coloro che, in presenza di tutti i requisiti legislativamente previsti, intendessero fruire della indennità di disoccupazione in forma anticipata, vanificando in parte la ratio e la natura giuridica dell’istituto dell’anticipazione.
Alla luce di un approfondimento condotto sulla natura giuridica e sulle finalità – come sopra descritte – assegnate dal legislatore al beneficio dell’anticipazione di cui all’art. 2, comma 19 della Legge 28 giugno 2012 n. 92, sentito al riguardo il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è emerso che l’istituto dell’anticipazione deve esplicarsi secondo un regime di autonomia rispetto all’istituto della indennità di disoccupazione ASpI o mini ASpI percepita in forma mensile.
In particolare, laddove il soggetto intenda avvalersi dell’istituto dell’anticipazione al fine di intraprendere o sviluppare a tempo pieno un’attività di lavoro autonomo, la disciplina di riferimento è unicamente quella dettata dall’art. 2 comma 19 e dal relativo Decreto attuativo n. 73380 del 29 marzo 2013 – emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto col Ministero dell’Economia e delle Finanze – con la conseguenza che la domanda di anticipazione potrà essere accolta, in presenza di tutti gli altri requisiti, qualora sia stata presentata entro 60 giorni dall’inizio dell’attività o dalla domanda di indennità ASpI o mini ASpI se l’attività era preesistente e si desideri svilupparla a tempo pieno.
L’errata interpretazione della norma aveva generato il paradosso che una volta aperta la nuova attività non si sarebbe comunque potuto generare un reddito superiore ai limiti stabiliti dalla normativa della disoccupazione per non vedersi ridotto o addirittura revocato l’importo dell’anticipazione, questo per il seguente principio utilizzato per l’erogazione della disoccupazione mensile:
Se è solo se, durante il periodo di ricevimento dell’indennità si attiva una prestazione di natura autonoma e il reddito previsto è inferiore a 4.800 euro, l’indennità Aspi-mini Aspi è ridotta dell’80% del reddito previsto dalla nuova attività, in questo caso la prestazione (aspi) “verrà erogata in misura intera”, quindi senza operare la riduzione dell’80%.
Con la presente circolare invece l’INPS precisa che l’anticipazione dell’ASpI o della mini-ASpI non deve più considerarsi un sostegno al reddito del disoccupato, ma un contributo finanziario per l’apertura e lo sviluppo della nuova attività:
L’erogazione in una unica soluzione ed in via anticipata dell’indennità ASpI o mini ASpI – a differenza di quando viene effettuata mensilmente – non è più funzionale al sostegno dello stato di bisogno che nasce dalla disoccupazione e non ha più la connotazione di tipica prestazione di sicurezza sociale. Essa assume la natura specifica di contributo finanziario per lo sviluppo dell’autoimprenditorialità destinato a sopperire alle spese iniziali di un’attività che il lavoratore in disoccupazione svolge.
Pertanto alla luce di questa nuova interpretazione le sedi periferiche sono tenute ad accettare le domande di anticipo, laddove vi siano i requisiti sia per la corresponsione dell’indennità e sia i requisiti di autoimprenditorialità, a prescindere dal reddito presunto dalla nuova attività, quindi non sarà più obbligatorio per il contribuente inviare il famoso ASpI-com per comunicare il reddito presunto.
Discorso diverso vale per chi aveva già una partita IVA prima di essere licenziato, in questo caso contestualmente alla domanda di ASpI o mini-ASpI o comunque entro 30 giorni dalla domanda si dovrà dichiarare all’INPS il reddito presunto da questa attività, ma solo al fine di vedersi riconosciuto il diritto all’indennità di disoccupazione.
(Fonte: Lavoro e Diritti)