Skip to main content

Debutta l’apprendistato per i disoccupati


Ordine Informa

Il codice dei contratti introduce una forma di apprendistato professionalizzante molto innovativa, quella destinata alle persone che percepiscono un trattamento di sostegno al reddito collegato alla perdita del lavoro.
L’idea non è del tutto nuova – già il Testo Unico del 2011 aveva sperimentato un percorso analogo, per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità – ma l’attuale normativa si differenzia dalle esperienze precedenti per l’ampiezza della platea dei soggetti potenzialmente interessati.
Il nuovo contratto, infatti, potrà essere utilizzato per tutte le persone che beneficiano di un trattamento contro la disoccupazione (ASPI, NASPI, disoccupazione agricola ed edile) oppure di un trattamento di mobilità; per questa ultima platea la legge usa un criterio più restrittivo della normativa precedente, che faceva riferimento a tutte le persone iscritte nelle liste di mobilità (e non solo a quelle che, oltre ad essere iscritte, percepiscono anche un trattamento di mobilità, come prevede la norma attuale).
Per queste persone l’apprendistato potrà essere stipulato a prescindere dall’età anagrafica, e quindi in deroga alla soglia del 29 anni; questa deroga si giustifica, secondo la legge, in quanto il contratto ha lo scopo di agevolare la ” qualificazione o riqualificazione professionale” dei lavoratori rimasti privi di occupazione.

Un’altra eccezione rispetto alla disciplina ordinaria dell’apprendistato professionalizzante riguarda la disciplina applicabile per interrompere il rapporto di lavoro: il datore di lavoro non può esercitare la facoltà di disdetta al termine del periodo formativo, ma deve applicare le regole ordinarie in materia di licenziamenti individuali.Anche la durata degli incentivi contributivi è disciplinata in maniera particolare: in caso di conferma in servizio, non spetta la proroga di un anno della contribuzione agevolata, riconosciuta negli altri casi. Sempre in tema di regime contributivo, va ricordato che al momento l’aliquota a carico del datore è ferma al 10%, ma tale valore cambierà dopo il 31 dicembre 2016.Fatte salve queste eccezioni, per gli apprendisti percettori di mobilità o disoccupazione valgono tutte le altre regole previste per l’apprendistato professionalizzante, a partire da quelle che consentono il sottoinquadramento, sino a quelle che disciplinano i limiti quantitativi e i criteri di computo degli apprendisti. Restando in tema di apprendistato professionalizzante, il d.lgs. n. 81/2015 conferma un principio già presente nella precedente disciplina ma ancora poco compreso dal mercato del lavoro: la firma e l’avvio del contratto non è subordinata ad alcun adempimento preventivo a livello regionale. La disciplina della formazione è ormai interamente rimessa ai contratti collettivi nazionali, e l’interazione con la Regione può avvenire in un momento successivo all’avvio del rapporto. La Regione, infatti, entro 45 giorni dall’invio della comunicazione telematica di assunzione, può comunicare all’azienda le modalità di svolgimento dell’offerta formativa pubblica, specificando le sedi e il calendario delle attività. Se questa comunicazione viene inviata in maniera tempestiva e completa, il datore di lavoro deve consentire al dipendente di partecipare ai corsi regionali; se la comunicazione manca (oppure è tardiva o incompleta), il datore di lavoro non deve fare nulla di più rispetto a quanto concordato nel contratto di assunzione. La formazione regionale, nei casi in cui viene svolta, deve essere finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali e non può superare la durata complessiva di centoventi ore per la durata del triennio (quindi, in media, sono 40 ore annue). Questi elementi dovrebbero consentire di cancellare, una volta per tutte, dal dibattito pubblico il tema dell’eccessivo peso regionale nell’apprendistato professionalizzante: tale peso, giusto o sbagliato che sia, non esiste più.

(Fonte: Lavoro&Impresa) 

X