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E’ entrata in vigore la riforma del sistema pensionistico dei Consulenti del Lavoro, con la quale è stata operata una profonda e strutturale modifica dell’intero impianto previdenziale dell’Enpacl.
Ecco di seguito le PRINCIPALI NOVITA’ che prendono il via già dall’anno 2013:
PENSIONI : per ottenere la pensione di vecchiaia occorre aver compiuto 66 anni di età ed aver maturato almeno 5 anni di iscrizione e contribuzione all’Ente. Inoltre, la prestazione può essere riconosciuta solo se pari o superiore ad euro 10.200. In caso diverso, l’interessato deve attendere il raggiungimento di tale soglia ovvero i 70 anni di età. La pensione di vecchiaia anticipata (già di anzianità) è riconosciuta a coloro che hanno compiuto 60 anni di età ed hanno maturato almeno 36 anni di iscrizione e contribuzione all’Ente. Per ottenere la prestazione occorre aver ottenuto la cancellazione dall’Ordine professionale. Per evitare la cancellazione, occorre aver maturato almeno 40 anni di iscrizione e contribuzione. Si sottolinea che non sono più applicate le finestre di accesso al pensionamento. Infine, coloro che hanno maturato entro il 31 dicembre 2012 i requisiti previsti dalla previgente normativa, possono chiedere il riconoscimento delle pensioni ivi previste.
CONTRIBUTO SOGGETTIVO: la contribuzione soggettiva è calcolata al 12% del reddito professionale prodotto nell’anno precedente, che verrà dichiarato nel mese di settembre prossimo. Tale aliquota dovrà essere applicata ad un reddito minimo di 17.000 euro e fino a 95.000 euro. E’ quindi dovuto, in ogni caso, un contributo soggettivo di 2.040 euro. I giovani che si iscrivono all’Ente, o sono già iscritti da meno di 5 anni, con meno di 35 anni di età, versano sia il contributo minimo che l’eccedenza ridotti al 50%, con facoltà di chiedere l’applicazione dell’aliquota intera. I pensionati di vecchiaia e vecchiaia anticipata (ex anzianità) possono chiedere la stessa riduzione al 50%.
CONTRIBUTO INTEGRATIVO: sulle fatture che saranno emesse dal 1 gennaio 2013, relative all’attività di Consulente del Lavoro, deve essere applicata la maggiorazione del 4% a titolo di contributo integrativo, che verrà versato nell’anno 2014 con un minimo di 300 euro. Per quest’anno (2013), invece, il contributo integrativo sarà calcolato e versato ancora al 2%, perché riferito al volume di affari dell’anno 2012.
MODULARITA’ CONTRIBUTIVA: permane la facoltà per tutti gli iscritti all’Ente, con la sola esclusione dei pensionati di vecchiaia e di anzianità, di effettuare il versamento di un contributo aggiuntivo, utile per migliorare la misura della pensione futura. Dal 1 gennaio 2013, la misura del contributo aggiuntivo è pari a 500 euro o multipli. Occorre sottolineare che, oltre al vantaggio previdenziale, vi è anche quello fiscale: in base all’art. 10, lettera e) del T.U.I.R., come modificato dall’art. 13 del D.Lgs n. 47/2000, i contributi versati facoltativamente alla forma di previdenza obbligatoria presso la quale si è iscritti sono integralmente deducibili. Il sito web dell’Ente contiene maggiori informazioni e consente di effettuare, tra l’altro, simulazioni pensionistiche personalizzate.
SCADENZE CONTRIBUTIVE: il contributo soggettivo minimo (2.040 euro) verrà corrisposto in quattro rate, cadenti il 16 aprile, 17 giugno, 16 settembre e 18 novembre. A seguito della dichiarazione del reddito professionale, da effettuare entro il 16 settembre 2013, gli iscritti saranno tenuti a versare l’eventuale eccedenza, in unica soluzione entro lo stesso 16 settembre ovvero in quattro rate mensili, con scadenza 16 settembre, 16 ottobre, 18 novembre e 16 dicembre. Relativamente alla contribuzione integrativa, lo stesso Regolamento stabilisce che il versamento avvenga in unica soluzione entro il 16 settembre ovvero in quattro rate mensili, con scadenza, per l’anno 2013, 16 settembre, 16 ottobre, 18 novembre e 16 dicembre.