Fisco
Il Rendiconto finanziariodiventerà parte integrante del bilancio, insieme allo Stato patrimoniale, al Conto economico e alla Nota integrativa: è quanto prevede la nuova versione dell’art. 2423 c.c. introdotta dal DLgs. 139/2015 che ha recepito la Direttiva 2013/34/UE e che sarà applicabile a partire dai bilanci aventi inizio dal 1° gennaio 2016.
L’obbligo del Rendiconto finanziario si estende a tutte le società di maggiori dimensioni. È infatti prevista la possibilità di non predisporre il documento in esame per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata (ai sensi del nuovo art. 2435-bis) e per le cosiddette micro-imprese. Quest’ultima categoria è stata introdotta dal DLgs. 139/2015 prevedendone una disciplina di bilancio particolarmente semplificata.
Le micro – imprese sono società che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: 175.000 euro;
ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;
dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
Al Rendiconto finanziario, è dedicato il nuovo art. 2425-ter c.c. dove si precisa che da tale prospetto devono risultare, per l’esercizio a cui è riferito e per quello precedente, l’ammontare e la composizione delle disponibilità liquide e i flussi finanziari derivanti dall’attività operativa, di investimento e di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci.
Novità in materia di XBRL
Come si ricorderà, in occasione della redazione dei bilanci 2015, ha trovato applicazione la versione 2014-11-17 della tassonomia XBRL, detta “integrata” perché consente di rappresentare in un unico file informatico tutto il bilancio, comprensivo della Nota integrativa.
L’utilizzo di tale tassonomia, ha determinato una serie di problematiche di natura operativa.
In considerazione di tali problematiche, l’associazione XBRL Italia ha deciso di implementare la tassonomia, rilasciandone una nuova versione che entrerà in vigore in occasione della prossima campagna bilanci.
In particolare, attraverso l’aggiornamento, sono stati proposti i modelli informativi mancanti, relativi al Rendiconto finanziario e alle operazioni in locazione finanziaria ed è stato, inoltre, migliorato il modello proposto per rappresentare la fiscalità differita.
La tassonomia 2015-11-10 sarà obbligatoria per i bilanci chiusi il 31 dicembre 2015, o successivamente, e approvati in assemblea dal 1° marzo 2016.
L’Associazione ha sottolineato, infine, che, nel corso del 2016, la tassonomia sarà ulteriormente implementata, per effetto del recepimento, ad opera del DLgs. 139/2015 (c.d. decreto bilanci), della direttiva 2013/34/UE.
Le rilevanti disposizioni ivi contenute si applicheranno ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2016 e richiederanno l’aggiornamento, ad opera dell’Organismo italiano di contabilità (OIC), dei principi contabili nazionali.
La tassonomia che verrà sviluppata nel 2016 dovrebbe, quindi, entrare in vigore in occasione della campagna bilanci 2017.
(Fonte: Fisco e Tasse)