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Dal 24 settembre 2015 sono entrate in vigore le nuove disposizioni previste dal D.Lgs. n. 151 del 14 settembre 2015 che intervengono sull’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, adeguando la normativa sul controllo a distanza dei dipendenti all’evoluzione tecnologica. Ecco una sintesi delle novità.
L’intervento operato dall’art. 23 del D.Lgs. 151/2015 va in una doppia direzione:
da un lato, viene confermato il principio per cui gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi un controllo a distanza dell’attività dei lavoratori (anche solo potenziale) possono essereimpiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e previo accordo sindacale (o autorizzazione amministrativa da parte delle competenti Direzioni Territoriali del Lavoro);
d’altro, viene prevista un’esplicita esenzione dal percorso di autorizzazione (sindacale o amministrativa) per gli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e per gli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.
L’art. 4 della Statuto dei lavoratori, come novellato, pur confermando l’indiscutibile divieto di utilizzare strumenti che abbiano il fine esclusivo di controllare a distanza l’attività dei lavoratori, a più di quarant’anni dalla sua approvazione, si adegua all’attuale realtà tecnologia, esonerando dall’ordinaria procedura autorizzativa l’uso degli strumenti tecnologici indispensabili per lo svolgimento della prestazione (ad esempio smartphone, pc, tablet, sistemi di timbratura delle presenze ecc.)
Un’altra novità di rilievo riguarda poi l’utilizzo delle informazioni raccolte tramite sia gli impianti audiovisivi e gli strumenti di controllo a distanza installati regolarmente (quindi con accordo sindacale o previa autorizzazione), sia tramite gli altri strumenti di lavoro. Secondo la nuova normativa, tali informazioni sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro, quindi anche ai fini disciplinari, a condizione che:
sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli;
sia rispettato quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice Privacy).
Sul punto si evidenzia che la riforma interviene dando legittimità legislativa agli approdi cui erano giunti, in passato, sia la Giurisprudenza che, per gli aspetti di competenza, il Garante della Privacy.
Il datore di lavoro che effettua controlli mediante impianti audiovisivi e altri strumenti in violazione delle condizioni di legittimità suddette è punito, ex art. 171 D.Lgs. n. 196/2003 (come sostituito dall’art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 151/2015), con le sanzioni di cui all’art. 38 della L. n. 300/1970: ammenda da € 154,00 ad € 1.549,00 ovvero arresto da quindici giorni ad un anno (che, nei casi più gravi, possono essere applicate congiuntamente).
(Autore: Francesco Geria)
(Fonte: Fisco7)