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La costituzione delle start-up innovative segue la disciplina delle società di capitali e quindi richiede la forma dell’atto notarile. Ma dal 20 luglio 2016 non è più così: vediamo perché.
Con la circolare 3691/C del 1˚ luglio 2016, infatti, il Ministero dello sviluppo economico fa sapere che per le start-up in forma di società a responsabilità limitata entra in vigore il modello standardizzato previsto dall’art. 4, comma 10-bis, del D.L. n.3 del 2015, il quale afferma: “Al solo fine di favorire l’avvio di attività imprenditoriale e con l’obiettivo di garantire una più uniforme applicazione delle disposizioni in materia di start-up innovative e di incubatori certificati, l’atto costitutivo e le successive modificazioni di start-up innovative sono redatti per atto pubblico ovvero per atto sottoscritto con le modalità previste dall’articolo 24 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L’atto costitutivo e le successive modificazioni sono redatti secondo un modello uniforme adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico e sono trasmessi al competente ufficio del registro delle imprese di cui all’ articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni”.
Il decreto del MiSE stabilisce appunto che gli atti costitutivi e gli statuti debbano essere redatti secondo le specifiche tecniche contenute negli allegati A, B e C ad esso allegati e che siano in formato XML. Per informazioni in merito alla redazione e per scaricare il modello è stato predisposto l’apposito sito “startup.registroimprese.it”.
All’articolo 3 del decreto invece si parla di registrazione dell’atto in quanto, dopo aver scaricato, compilato e firmato digitalmente tale modello, si passa alla registrazione sempre tramite l’apposito sito. A questo punto la procedura automatica prevede che il modello sottoscritto, l’atto costitutivo, gli eventuali documenti a corredo e la ricevuta di pagamento siano trasmessi mediante posta elettronica al competente ufficio delle Entrate; il tutto automaticamente!
Terminata anche la fase di registrazione, è necessario iscrivere l’atto presso il Registro delle Imprese attraverso una pratica di Comunicazione Unica. Inizia quindi la fase di verifica dei requisiti al termine della quale, in caso di esito positivo, si procede all’iscrizione provvisoria entro 10 giorni dalla data di protocollo del deposito nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, con la dicitura “start-up costituita a norma dell’articolo 4 comma 10 bis del decreto legge 24 gennaio 2015, n.3, iscritta provvisoriamente in sezione ordinaria, in corso di iscrizione in sezione speciale”. Quando poi viene iscritta nella sezione speciale la dicitura diventa “start-up costituita a norma dell’articolo 4 comma 10 bis del decreto legge 24 gennaio 2015, n.3”.
Il controllo è di quattro tipi: di mera legalità formale, di legalità formale allargata nel rispetto dell’articolo 11 della direttiva, di legalità formale dedicata e di verifica antiriciclaggio.
In caso di esito negativo, invece, l’ufficio sospende il procedimento d’iscrizione e assegna un termine non superiore a 15 giorni per regolarizzare la pratica. Se non viene regolarizzata, il Conservatore rifiuta l’iscrizione nella sezione ordinaria.
Dunque, ricapitolando, a partire dal 20 luglio 2016 gli atti costitutivi e gli statuti delle start-up innovative in forma di s.r.l. potranno essere redatti e sottoscritti con firma digitale secondo le modalità previste dall’art. 24 C.A.D., cioè da parte di ciascun contraente, e ciò potrà avvenire in maniera facoltativa e alternativa rispetto alla modalità ordinaria con atto pubblico.
(Autore: Giorgia Martin)
(Fonte: Fisco 7)