Fisco Ordine Informa
Premessa – L’iter della conversione in legge del DL 193 del 22.10.2016 è quasi terminato.
Con la seduta del 16.11.2016 la Camera ha posto la fiducia al decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2017.
In breve queste le principali modifiche.
Spesometro e Liquidazioni trimestrali telematiche – Nella precedente formulazione le scadenze previste erano le seguenti: entro il secondo mese successivo al trimestre
I trimestre 31 maggio
II trimestre 31 agosto
III trimestre 30 novembre
IV trimestre 28/29 febbraio
Con la nuova formulazione le scadenze vengono così modificate:
I trimestre 31 maggio
II trimestre 16 settembre
III trimestre 30 novembre
IV trimestre 28/29 febbraio
Si ponga attenzione al fatto che solo in materia di “spesometro” per il solo anno 2017 è prevista una comunicazione semestrale così modulata:
I semestre: 25 luglio 2017
II semestre: 25 gennaio 2018
DUBBIO: in relazione alla periodicità semestrale dell’anno 2017, la norma si esprime in tal senso:
Per il primo anno di applicazione della disposizione di cui all’articolo 21 …, la comunicazione relativa al primo semestre è effettuata entro il 25 luglio 2017.
Nulla si rileverebbe circa la scadenza del secondo semestre.
Particolarità – Dall’obbligo di invio telematico del solo spesometro, oltre ai già previsti esoneri, vengono ulteriormente sollevati da tali obblighi i produttori agricoli esentati dal versamento dell’IVA e dagli obblighi documentali connessi, situati nelle zone montane.
Le sanzioni – La modifica intervenuta è la seguente:
SPESOMETRO
In caso di omessa o errata trasmissione delle fatture si prevede la sanzione di 2 euro per ciascuna fattura, con un massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre (in origine era previsto che per l’omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura, si applicasse la sanzione di € 25, con un massimo di € 25.000).
La sanzione è ridotta alla metà, con un massimo di 500 euro, in caso di correzione della trasmissione entro quindici giorni dalla scadenza (ipotesi non prevista nella formulazione originaria del DL 193/2016 pubblicato in GU).
LIQUIDAZIONI TELEMATICHE
Per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni si applica la sanzione da 500 a 2.000 euro, con riduzione alla metà in caso di trasmissione corretta nei quindici giorni successivi. (in origine l’omessa, incompleta o infedele comunicazione era punita con una sanzione da € 5.000 a € 50.000).
Il credito d’imposta per adeguamenti tecnologici– Si estende la possibilità di usufruire del credito d’imposta per l’adeguamento tecnologico anche a coloro che esercitano l’opzione per la fatturazione elettronica tra privati.
Si attribuisce, inoltre un ulteriore credito d’imposta di 50 euro – per un solo anno – a favore di coloro che esercitano l’opzione per la trasmissione telematica delle fatture elettroniche attraverso il Sistema di interscambio (per la fruizione del credito sarà necessario contemplare le soglie previste dalla norma sul de minimis).
Opzioni alla comunicazione telematica di corrispettivi e fatture (D.Lgs 127/2015) – I termini di decadenza per gli accertamenti in tema di imposta sui redditi e di IVA sono ridotti di due anni, in luogo di un anno, in caso di trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati e dei corrispettivi.
Depositi IVA ed estrazione della merce – Viene differenziato il regime dell’IVA dovuta nel caso di estrazione di beni da un deposito fiscale, chiarendo che, ove il bene sia stato introdotto in deposito previa prestazione di garanzia, l’imposta è dovuta dal soggetto che procede all’estrazione, sempre dietro prestazione di garanzia. Sono apportate le conseguenti modifiche alla disciplina delle comunicazioni al gestore del deposito IVA.
Si chiarisce che la violazione degli obblighi di legge sull’estrazione dei beni dal deposito è valutata ai fini della revoca dell’autorizzazione all’esercizio del deposito fiscale ovvero dell’abilitazione del gestore del deposito IVA.
Gli emendamenti all’art. 5 – Alcuni emendamenti hanno interessato anche la dichiarazione integrativa a favore, ossia l’art. 5 del Decreto in commento. In particolare, fermo restando che rimangono allineati i nuovi termini di presentazione della dichiarazione integrativa (sia a favore sia a sfavore) che potranno essere presentate entro il 31 dicembre del 5° anno successivo quello di presentazione del modello dichiarativo che si va a correggere (redditi, IRAP, 770 ed IVA), sono apportate alcune modifiche in merito all’utilizzo del credito (o meglio maggior credito o minor debito) che scaturisce da quella a favore.
In particolare, in merito alla dichiarazione redditi, IRAP e 770, con l’emendamento approvato, è stabilito che se l’integrativa a favore è presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, il credito che vi scaturisce potrà essere utilizzato per compensare debiti d’imposta maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa, ma tale limitazione vale solo qualora l’integrazione riguardi errori di competenza contabile. Dunque, a differenza della formulazione originaria dell’art. 5 in commento, il legislatore circoscrive la casistica.
In merito al credito che scaturisce, invece, dalla dichiarazione integrativa IVA (a favore) con l’emendamento è colmata la discriminazione sorta rispetto alle altre dichiarazioni. L’art. 5 del Dl 193/216 non regolava, infatti, il caso della dichiarazione IVA integrativa a favore presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al periodo di imposta successivo. Con l’emendamento è, invece, stabilito che se l’integrativa IVA a favore è presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, il credito che vi scaturisce potrà essere utilizzato per compensare debiti d’imposta maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.
Altra novità introdotta in fase di conversione in legge del decreto in commento è la possibilità per il contribuente di far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso sull’obbligazione tributaria, determinando l’indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d’imposta o, comunque, di una minore eccedenza detraibile. Ciò si concretizza nel dire che in fase di contenzioso il contribuente, senza la necessità di dover presentare una dichiarazione integrativa a favore, potrà esibire tutta la documentazione necessaria da cui si evinca che egli abbia indicato in una dichiarazione precedentemente presentata un maggior imponibile o comunque un maggior debito o minor credito d’imposta.
(Fonte: Fiscal Focus)
(Autore: Matilde Fiammelli e Pasquale Pirone)