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Scarso rendimento, quando si può definire tale?


Ordine Informa

I requisiti perché si verifichi lo scarso rendimento sono due. Il primo riguarda l’esistenza di una notevole sproporzione tra gli obiettivi assegnati ed i risultati conseguiti dal lavoratore e il secondo è relativo al fatto che la sproporzione, tra i risultati sperati e quelli conseguiti effettivamente, sia imputabile al lavoratore. A chiarirlo è la Corte di Cassazione che così si è espressa con la sentenza n.26676/17 sulla materia dello scarso rendimento.
La Corte ha richiamato un principio secondo il quale è legittimo il licenziamento intimato ad un lavoratore per scarso rendimento soltanto quando sia risultata provata, sulla scorta della valutazione complessiva dell’attività resa dal lavoratore stesso ed in base agli elementi dimostrati dal datore di lavoro, una evidente violazione della diligente collaborazione dovuta dal dipendente e a lui imputabile. Si deve trattare, secondo la Cassazione (che menziona numerose altre precedenti sentenze emesse), di un’enorme sproporzione tra gli obiettivi fissati dai programmi produttivi per il lavoratore e quanto effettivamente realizzato nel periodo di riferimento. Il tutto deve essere valutato ponendo attenzione al confronto dei risultanti dati globali, riferito ad una media di attività fra i vari dipendenti ed indipendentemente dal conseguimento di una soglia minima di produzione.
La Corte di Cassazione riprende poi una precedente sentenza che aveva stabilito come, in taluni rapporti di lavoro subordinato, assuma rilievo anche il risultato della prestazione, ad esempio il conseguimento di un determinato livello quantitativo minimo di affari, vendite, ecc. entro prefissati tempi, con la correlata previsione da parte del CCNL o individuale, di grave inadempimento in ipotesi di mancato risultato periodicamente richiesto. In tali ipotesi l’inadempimento legittimerebbe la risoluzione motivata del rapporto per scarso rendimento. In sintesi, il datore che intenda far valer lo scarso rendimento come notevole inadempimento, deve provare non solo il raggiungimento del risultato atteso (avuto riguardo alla normale capacità d’operosità della maggioranza dei lavoratori), ma deve provare anche che la causa dello scarso rendimento deriva da negligenza nello svolgimento delle mansioni assegnate.
(Fonte: CNO)

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