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L’INPS, nel messaggio n. 1666/2022, prevede nuovi sconti contributivi per i territori montani (sgravio 75%) e le zone svantaggiate (sgravio 68%) da applicare anche ai datori di lavoro non inquadrati nel settore agricoltura, per quei lavoratori dipendenti addetti ad attività classificate come agricole. I criteri d’individuazione delle zone svantaggiate sono definiti dalla delibera CIPE n. 42/2000; la riclassificazione dei comuni è stata disposta con la delibera CIPE n. 13/2001.
(Autore: AMS)
(Fonte: ItaliaOggi)