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Con la pubblicazione del D. Lgs n. 163/2022 lo scorso 2 novembre, si compie un passo in avanti verso il restyling del Dlgs 36/2021, in merito al lavoro sportivo, ai volontari e al coordinamento con la normativa del Terzo settore. Con riguardo al lavoro sportivo, si conferma l’impianto in base al quale i rapporti sportivi possono inquadrarsi come contratti di lavoro subordinato, autonomo o nella forma della collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.). In quest’ultima tipologia rientreranno le prestazioni la cui durata non superi le 18 ore settimanali (esclusa la partecipazione a manifestazioni sportive) e che siano svolte in osservanza dei regolamenti degli organismi Coni.
Le modifiche presentano aspetti positivi, ma restano alcuni nodi. Ciò in quanto tale presunzione non sembrerebbe assicurare gli operatori circa il corretto inquadramento della fattispecie, tenuto conto anche dell’incognita su come verrà effettuato il computo del plafond delle 18 ore previste. Altro aspetto da chiarire è sulle soglie di esenzione. Con il Dlgs 163/2022 viene abbassata a 5mila euro annui la soglia entro la quale la retribuzione del lavoratore sportivo non produrrà né reddito, né obblighi dichiarativi e previdenziali. Al superamento, scatteranno le aliquote contributive pensionistiche. Per quelle fiscali, invece, il plafond è pari a 15mila euro annui. Un disallineamento, questo, che preoccupa gli operatori del settore.
Nel correttivo si supera, poi, la figura dell’amatore sportivo, sostituita da quella del volontario la cui disciplina richiama quella del Terzo settore. La nozione di Sport resta ancorata alle discipline riconosciute dal Coni solo per gli enti sportivi che non abbiano la veste anche di Ets. Diversamente, per gli enti con la doppia qualifica, la disciplina di cui al D. Lgs n. 36/2021 troverà applicazione solo con riferimento all’attività sportiva dilettantistica.
(Autore: AMS)
(Fonte: Il Sole 24Ore)