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L’INPS ha aggiornato il tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché la misura delle sanzioni civili di cui all’articolo 116, comma 8, lettera a) e lettera b), secondo periodo, e comma 10, della legge n. 388/2000.L’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili ex articolo 2, comma 11, del D.L. n. 338/1989, convertito in legge n. 389/1989, è pari al tasso del 9% annuo e trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dall’8 febbraio 2023.
I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni. Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, di cui alla lettera a) del comma 8 dell’articolo 116 della legge n. 388/2000, la sanzione civile è pari all’8,50% in ragione d’anno (tasso del 3% maggiorato di 5,5 punti).
Resta ferma, in caso di evasione (articolo 116, comma 8, lettera b), primo periodo) la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30% nel limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, le sanzioni civili possono essere ridotte a un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, a condizione che siano integralmente pagati i contributi e le spese.
Viene specificato che, tenuto conto che il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema è inferiore all’interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2023 (5% in ragione d’anno), a decorrere dall’8 febbraio 2023 continua ad applicarsi la riduzione massima pari al tasso legale (5%), mentre la riduzione minima sarà pari all’interesse legale maggiorato di due punti (7%).
(Autore: AMS)
(Fonte: FiscalFocus)