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L’INPS, nella circolare n. 17/2023 rincara il tasso d’interesse delle dilazioni dei debiti contributivi. Difatti, a partire dallo scorso 8 febbraio, il tasso è salito al 9% annuo. Dalla stessa data, inoltre, è salito all’8,50% la misura delle sanzioni civili (pari al tasso del 3% maggiorato di 5,5 punti) , come spiega anche l’INAIL, nella circolare n.5/2023.
Stessa misura vale anche per le «regolarizzazioni spontanee», cioè quando la denuncia della situazione debitoria è fatta spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte di enti e, comunque, entro 12 mesi dal termine di pagamento dei contributi o premi omessi. Nessuna novità per la «evasione contributiva»: la sanzione è del 30% annua, fino al 60% dell’importo di contributi o premi non pagati. È pari alla nuova misura dell’8,5%, infine, la sanzione per i casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi a causa di oggettive incertezze per contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi. Nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, le sanzioni civili possono essere ridotte a un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, a condizione che siano integralmente pagati i contributi e le spese.
(Autore: AMS)
(Fonte: ItaliaOggi)