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In relazione alla Riforma dello Sport, appare chiaro che il lavoratore che svolge, seppure all’interno di una associazione sportiva, compiti amministrativi e gestionali non sia inquadrabile come lavoratore sportivo. Tale attività rientra comunque in quelle per le quali è possibile instaurare rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, se non svolte nell’ambito di un’attività professionale.
Questa tipologia di collaborazioni coordinate e continuative, pur non potendo essere ricondotte al lavoro sportivo, beneficiano comunque delle stesse agevolazioni fiscali e previdenziali.
Ad esse non si applica la presunzione di legge di cui all’art. 28 del Decreto Legislativo n. 36/2021 prevista per il contratto di lavoro sportivo in forma di collaborazione coordinata e continuativa al superamento delle 24 ore. Trattasi infatti di una previsione riservata al lavoratore sportivo.
Pertanto, con riferimento ai collaboratori amministrativo gestionale , gli adempimenti sono:
- Stipulare contratto di collaborazione coordinata e continuativa amministrativo-gestionale;
- Comunicazione preventiva (UNILAV). I dati delle co.co.co amministrativo gestionale non potranno essere comunicati attraverso il Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche;
- Apertura posizione assicurativa territoriale (PAT) a seguito di iscrizione ed assoggettamento ad Inail. Il carico è distribuito tra Committente (2/3) e Collaboratore (1/3);
- Iscrizione a Gestione separata Inps di cui alla Legge 335/1995. In relazione al carico previdenziale, al pari di quello assicurativo, questo è imputabile in misura di 2/3 in capo al Committente e di 1/3 in capo al collaboratore. La misura del contributo fissata nel 25% + 2,03% di contribuzione minore ridotta al 24% per coloro che risultano già assicurati ad altre forme previdenziali. Fino alla data del 31.12.2027 è prevista la riduzione della base imponibile del 50%;
- Ai fini contributivi: franchigia contributi Inps € 5.000; in caso di superamento per la parte eccedente la franchigia saranno applicati i contributi previdenziali di cui alla Legge 335/1995 e sopra indicati;
- Ai fini fiscali: franchigia Irpef € 15.000; in caso di superamento per la parte eccedente la franchigia concorrerà a formare base imponibile ordinaria;
- Emissione del cedolino ai fini della trasmissione UNIEMENS Inps anche per importi complessivi inferiori a € 15.000 a differenza di quanto avviene per le collaborazioni coordinate e continuative di carattere sportivo;
- Tenuta e conservazione del Libro Unico del lavoro.
Poichè il Decreto Legislativo n. 36/2021, con riferimento al lavoro sportivo, è entrato in vigore il 01.07.2023 si delineano di fatto due periodi: uno ante riforma e uno post riforma entrambi di 6 mesi, periodi nei quali devono trovare coesistenza le vecchie regole (anche in materia di esenzione fiscale e previdenziale) e le nuove regole.
(Autore: AMS)
(Fonte: FiscalFocus)