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Riforma dello Sport- Inquadramento dei collaboratori impegnati in compiti amministrativi gestionali


Ordine Informa

In relazione  alla Riforma dello Sport,  appare chiaro che  il lavoratore che svolge, seppure all’interno di una associazione sportiva, compiti amministrativi e gestionali non sia inquadrabile come lavoratore sportivo. Tale attività rientra comunque in quelle per le quali è possibile instaurare rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, se non svolte nell’ambito di un’attività professionale.
Questa tipologia di collaborazioni coordinate e continuative, pur non potendo essere ricondotte al lavoro sportivo, beneficiano comunque delle stesse agevolazioni fiscali e previdenziali.
Ad esse non si applica la presunzione di legge di cui all’art. 28 del Decreto Legislativo n. 36/2021 prevista per il contratto di lavoro sportivo in forma di collaborazione coordinata e continuativa al superamento delle 24 ore. Trattasi infatti di una previsione riservata al lavoratore sportivo.


Pertanto, con riferimento ai collaboratori amministrativo  gestionale , gli adempimenti sono:

  • Stipulare contratto di collaborazione coordinata e continuativa amministrativo-gestionale;
  • Comunicazione preventiva (UNILAV). I dati delle co.co.co amministrativo gestionale non potranno essere comunicati attraverso il Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche;
  • Apertura posizione assicurativa territoriale (PAT) a seguito di iscrizione ed assoggettamento ad Inail. Il carico è distribuito tra Committente (2/3) e Collaboratore (1/3);
  • Iscrizione a Gestione separata Inps di cui alla Legge 335/1995. In relazione al carico previdenziale, al pari di quello assicurativo, questo è imputabile in misura di 2/3 in capo al Committente e di 1/3 in capo al collaboratore. La misura del contributo fissata nel 25% + 2,03% di contribuzione minore ridotta al 24% per coloro che risultano già assicurati ad altre forme previdenziali. Fino alla data del 31.12.2027 è prevista la riduzione della base imponibile del 50%;
  • Ai fini contributivi: franchigia contributi Inps € 5.000; in caso di superamento per la parte eccedente la franchigia saranno applicati i contributi previdenziali di cui alla Legge 335/1995 e sopra indicati;
  • Ai fini fiscali: franchigia Irpef € 15.000; in caso di superamento per la parte eccedente la franchigia concorrerà a formare base imponibile ordinaria;
  • Emissione del cedolino ai fini della trasmissione UNIEMENS Inps anche per importi complessivi inferiori a € 15.000 a differenza di quanto avviene per le collaborazioni coordinate e continuative di carattere sportivo;
  • Tenuta e conservazione del Libro Unico del lavoro.

Poichè il Decreto Legislativo n. 36/2021, con riferimento al lavoro sportivo, è entrato in vigore il 01.07.2023 si delineano di fatto due periodi: uno ante riforma e uno post riforma entrambi di 6 mesi, periodi nei quali devono trovare coesistenza le vecchie regole (anche in materia di esenzione fiscale e previdenziale) e le nuove regole.

(Autore: AMS)

(Fonte: FiscalFocus)

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