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Influencer come l’agente di commercio


Ordine Informa

Il Tribunale di Roma , con la sentenza 2615/24 del 4 marzo scorso, ha stabilito che l’influencer che

promuova stabilmente e con continuità in rete i prodotti di un’azienda, è inquadrabile come agente di

commercio.

La sentenza si è pronunciata a favore di Enasarco nel contenzioso con una società che svolge attività di

vendita on line servendosi anche della collaborazione di alcuni followers.

Enasarco, dopo un accertamento ispettivo, aveva chiesto all’azienda , per essi, i contributi dovuti in base al

contratto di agenzia. Per il Tribunale – web e social network – sono un nuovo strumento per fare promozione

con gli influencer e se la loro collaborazione è stabile e continua ( come previsto dagli articoli 1742 e e

seguenti del Codice civile) vanno qualificati come agenti di commercio. Diventa irrilevante quindi il modo

attraverso il quale l’influencer induca i propri follower all’acquisto, non essendo necessario che si rivolga

individualmente a ciascuno di essi per presentare le caratteristiche del prodotto, il prezzo e sollecitandone

l’acquisto, E’ necessario unicamente che sussista un nesso di causalità tra l’opera promozionale svolta

dall’agente nei confronti del cliente e la conclusione dell’affare cui si riferisce la richiesta di provvigione.

(Autore: AMS)

(Fonte: Il Sole 24Ore)

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