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Microimprese, valutazione rischi senza rinvii


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Sono operative a tutti gli effetti, anche per le sanzioni, le procedure standardizzate per la valutazione del rischio nelle microimprese che occupano fino a 10 lavoratori. E non c’è alcuno spazio per una nuova proroga delle vecchie autocertificazioni (possibili fino al 31 maggio scorso): lo ha detto il ministro del Lavoro, Enrico Giovannini, spiegando che per le aziende che occupano fino a 10 dipendenti ci sono già state numerose proroghe e che si rischierebbe di incorrere in problemi sul fronte comunitario. Si sta invece lavorando – ha aggiunto il ministro – alla semplificazione delle procedure per le imprese più piccole.
Da inizio giugno, dunque, l’accertamento della mancata adozione della procedura standardizzata da parte delle microimprese comporta, per il datore di lavoro, la pena dell’arresto da tre a sei mesi o dell’ammenda da 2.500 a 6.400 euro. La stessa pena si applica al datore di lavoro che non ha nominato il responsabile del servizio prevenzione e protezione e che non ha frequentato il corso di formazione ad hoc.
L’obbligo di predisporre le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi interessa tutti i datori di lavoro che occupano fino a 10 persone e, facoltativamente (perché in alternativa dovranno seguire le procedure ordinarie), i datori di lavoro che occupano da 11 a 50 lavoratori. Sono interessate tutte le attività: il negozio di quartiere, lo studio professionale, l’officina che occupa un apprendista. Tra i lavoratori, poi, vengono considerati anche i tirocinanti e gli stagisti.
Per adempiere correttamente alle nuove procedure il datore di lavoro deve redigere la modulistica allegata al decreto inteministeriale 30 novembre 2012. Tre i moduli: il primo riguarda la descrizione generale dell’azienda, l’organico ai fini della sicurezza, le lavorazioni aziendali e le mansioni impegnate. Il secondo riguarda la casistica di tutti i rischi che possono essere presenti nel luogo di lavoro. Il terzo contiene le indicazioni delle misure attuate e il programma di miglioramento (aggiornamento del documento).
Il datore di lavoro, per individuare tutti i rischi, dovrà avvalersi di professionisti abilitati. Secondo la legge però (articolo 34 del Testo unico) salvo che non siano svolte attività ad alto rischio (individuate dall’articolo 31, comma 6), il datore può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione (Rspp), di pronto soccorso, di prevenzione incendi e di evacuazione. Perché possa svolgere direttamente questi compiti, il datore deve aver frequentato corsi di formazione che, per il Rspp, abbiano una durata da 16 a 48 ore, adeguati alla natura natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi all’attività lavorativa.
Con l’accordo stipulato in conferenza Stato-Regioni il 21 dicembre 2011 (pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 26 gennaio 2012), sono stati individuati gli argomenti, le procedure e la durata dei corsi.
(fonte Il Sole 24 Ore)

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