Ordine Informa
Come noto, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 1, comma 128, della legge n. 147/2013 che ha stabilito, con effetto dal 1° gennaio 2014 la riduzione percentuale dell’importo dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione Inail tenendo conto dell’andamento infortunistico aziendale, con il decreto legge n. 4/2014 convertito, con modificazioni, in legge 50/2014 è stato disposto il differimento al 16 maggio 2014 del termine dell’autoliquidazione 2013/2014 dei premi ordinari e dei premi speciali unitari artigiani, nonché del termine per il pagamento dei premi speciali unitari per i quali non è prevista l’autoliquidazione1.
Il differimento del termine al 16 maggio, voluto per consentire alle imprese di usufruire già in sede di autoliquidazione 2013/2014 della riduzione, ha consentito all’Istituto di adeguare gli strumenti informativi per gli utenti e di definire gli aggiornamenti alle procedure di calcolo dei premi. Anche per quanto riguarda, in particolare, l’elaborazione delle basi di calcolo dei premi 2013/2014, con nota del 3 febbraio 20142 è stato anticipato che sarebbero state predisposte nuove “Basi di calcolo premi” con l’indicazione della misura percentuale della riduzione qualora sussistano i requisiti per l’applicazione della riduzione medesima alla rata 2014.
Con particolare riferimento ai soggetti autonomi artigiani, si fa presente che il rinvio del termine dell’autoliquidazione, nel consentire gli aggiornamenti alla procedura di calcolo del premio, ha anche permesso all’Istituto di elaborare le nuove “Basi di calcolo premi” con gli importi aggiornati dei premi speciali annuali da valere per l’anno 2014. Operazione, quest’ultima materialmente non consentita nei passati esercizi in relazione ai tempi dell’autoliquidazione e dell’aggiornamento dei minimali retributivi, intervenuti regolarmente in date successive alla scadenza del pagamento de premio. Lo slittamento della scadenza al 16 maggio consente quest’anno di tener conto dei minimali aggiornati già in sede di rata anticipata evitando il differimento alla regolazione del computo corretto del premio in relazione ai minimali vigenti.
Ad integrazione, pertanto, di quanto comunicato con la circolare 21/20143 si precisa che, i valori dei premi minimi annuali 2014 dovuti per i titolari artigiani, soci artigiani, familiari coadiuvanti del titolare artigiano ed associati ad imprenditore artigiano trovano applicazione anche per le posizioni artigiane in essere ai fini dell’autoliquidazione 2013/2014 e non solo per le nuove posizioni assicurative come indicato nella citata circolare.
(fonte INAIL)