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Tra le misure dalla legge di Stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190), destinate ad incidere su una vasta platea di contribuenti si segnala il bonus Irpef che, da quest’anno, è a regime (articolo 1, comma 12 della legge 90/2014) modificando il comma 1-bis dell’articolo 13 del Tuir.
Il bonus ha conservato, di fatto, la struttura già sperimentata da maggio 2014 e si sostanzia in uno speciale credito attribuito ai lavoratori dipendenti e titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente. Sono pertanto esclusi dal beneficio, ad esempio, i lavoratori autonomi e i pensionati.
Il credito, rapportato al periodo di lavoro, è pari a 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24mila euro. Se il reddito complessivo è superiore ma fino a 26mile euro il credito di 960 euro spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 26mila, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2mila euro. Inoltre, per fruire della norma di favore è necessario che l’imposta lorda risulti superiore alla detrazione per redditi di lavoro dipendente e assimilati. Ciò porta all’esclusione dal bonus anche dei soggetti “incapienti”.
Come accennato, la misura interessa una ampia fascia di contribuenti e a copertura della stessa sono state stanziate ingenti risorse; basti pensare per il 2015 il costo di competenza è stato stimato in 9.503 milioni di euro, circostanza che non ha reso possibile l’estensione del beneficio fiscale.
Considerando che nella sostanza la legge di Stabilità ricalca il bonus introdotto nel 2014, si devono ritenere attuali tutti i chiarimenti forniti dall’amministrazione finanziaria con le circolari 8/E del 28 aprile 2014, 9/E del 14 maggio 2014 e 22/E dell’11 luglio 2014 tra i quali si segnala la spettanza del credito anche per i soggetti fiscalmente non residenti in Italia (a condizione, naturalmente, che siano titolari di redditi imponibili nel nostro Paese) e per i lavoratori dipendenti operanti all’estero che determinano il proprio reddito sulla base delle retribuzioni convenzionali di cui all’articolo 51, comma 8-bis del Tuir.
Dal punto di vista operativo, il bonus, rapportato al periodo di paga, è attribuito automaticamente dai sostituti d’imposta ed è successivamente recuperato mediante l’istituto della compensazione; solo per gli enti pubblici e per le amministrazione dello Stato è stata introdotta la possibilità di recuperare il credito tramite una riduzione delle ritenute e dei contributi previdenziali, ciò in quanto nel modello F24 Enti Pubblici non è consentita la compensazione.
Merita qualche riflessione proprio la circostanza dell’automatico riconoscimento da parte dei datori di lavoro, evenienza che è esplicitamente prevista dalla normativa. Questa modalità applicativa desta qualche perplessità, in quanto potrebbe portare a situazioni di indebita fruizione del bonus con il conseguente obbligo di restituzione. Si pensi ai lavoratori che intrattengono più rapporti di lavoro nel corso dell’anno (ad esempio la contemporanea presenza di rapporti part-time ovvero il susseguirsi di due o più contratti a tempo determinato o di collaborazione a progetto) o, ancora, ai lavoratori che sono titolari di ulteriori redditi personali; in tutti questi casi il sostituto d’imposta potrebbe attribuire il credito valutando esclusivamente, ai fini della verifica del limite reddituale, i compensi dallo stesso erogati e, pertanto, l’eventuale titolarità di altri redditi potrebbe portare al rimborso del bonus in sede di conguaglio di fine anno ovvero di dichiarazione dei redditi.
L’impostazione dell’automatico riconoscimento del bonus era legata al prioritario obiettivo di scuotere il sistema economico, dal lato della domanda, attraverso un’iniezione di liquidità. Probabilmente sarebbe il caso di valutare se replicare tale impostazione a fronte della stabilizzazione del beneficio, proprio allo scopo di evitare quelle situazioni in cui i contribuenti saranno costretti a restituire, con notevole sacrificio, il bonus. Ad esempio, sarebbe stato preferibile collegare l’erogazione del credito a una specifica dichiarazione di spettanza da parte dei possibili beneficiari come, d’altra parte, accade per le detrazioni per lavoro dipendente e per carichi di famiglia. Deve comunque essere evidenziato che molte aziende, consce della problematica, sin dallo scorso anno si sono attivate per richiedere ai lavoratori tutti i dettagli utili alla definizione del bonus spettante.
(Fonte: Il Sole 24 ore)