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Liste di mobilità alle ultime battute: dal 1° gennaio 2017 scatta, infatti, la previsione contenuta nel comma 71, dell’articolo 2, della legge 92/2012 che sancirà alcune novità in materia di licenziamenti collettivi.
Se resta invariata la fase sindacale, i datori di lavoro alle prese con queste procedure dovranno mettere in conto una serie di modifiche: in primo luogo, venendo meno le liste di mobilità va in soffitta anche il cosiddetto contributo d’ingresso (a seguito dell’abrogazione del comma 4, dell’articolo 5, della legge 223/1991).
Al suo posto, come hanno già chiarito le circolari Inps 140/2012 e 44/2013, sarà dovuto il “ticket” sui recessi, previsto per le interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, pari al 41% del massimale mensile del trattamento Naspi, per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni.
Nell’attuale regime, la contribuzione che il datore di lavoro è tenuto a versare – in 30 rate mensili – nell’ambito dei licenziamenti collettivi e degli stessi al termine dei programmi di Cigs (articolo 5, della legge 223) è pari, rispettivamente, a 9 e 6 volte il trattamento mensile iniziale di mobilità spettante al lavoratore; lo stesso è ridotto a 3 mensilità quando la dichiarazione di eccedenza di personale abbia formato oggetto di accordo sindacale.
All’atto dell’avvio dei licenziamenti collettivi e a titolo di anticipazione della somma appena descritta, deve essere versata all’Inps la cosiddetta tassa d’ingresso, pari al trattamento massimo mensile di integrazione salariale moltiplicato per il numero dei lavoratori ritenuti eccedenti.
Dal prossimo 1° gennaio, invece, il contributo di licenziamento a finanziamento della Naspi sarà versato secondo le specifiche regole e il suo importo dovrà essere triplicato qualora il licenziamento collettivo effettuato ai sensi del comma 9, della legge 223, non abbia formato oggetto di accordo sindacale.
L’uscita di scena del contributo sulla mobilità porta con sé l’abrogazione di alcune esenzioni che né escludevano il pagamento: in particolare – come ha precisato l’Inps con il messaggio 10358/2013 – non sarà possibile omettere il versamento del ticket in fase concorsuale o versarlo in misura parziale (come è concesso alle imprese che procurino offerte di lavoro ai dipendenti destinatari dei licenziamenti) alla stregua di quanto avviene oggi per il contributo di mobilità.
Pertanto, la contribuzione di cui all’articolo 2, comma 31, della legge 92/2012 sarà dovuta anche dagli organi delle procedure concorsuali che interessano aziende soggette alla legge n. 223/91.
Il ticket andrà pagato anche in presenza di un accordo per la ristrutturazione del debito, ai sensi dell’articolo 182-bis della legge fallimentare, fattispecie assimilata a quella del concordato preventivo e che esonerava, appunto, le aziende coinvolte dal pagamento del contributo d’ingresso alla mobilità (interpello del ministero del Lavoro 34/2013).
Infine, merita ricordare come questa modifica normativa porti, altresì, alla soppressione delle agevolazioni contributive connesse alle assunzioni di lavoratori iscritti alle liste di mobilità: la circolare Inps 137/2012 ha precisato come gli incentivi attualmente in vigore saranno applicati (per il periodo spettante di fruizione del bonus) soltanto alle assunzioni, trasformazioni o proroghe che dovessero essere effettuate fino al 31 dicembre 2016.
(Autore: Alessandro Rota Porta)
(Fonte: Lavoro&Impresa)