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Aggiornati i tassi di interesse per le rateizzazioni e sanzioni INPS e INAIL


Ordine Informa

L’INPS, nella circolare n.71 dell’11 giugno 2024, a seguito del  taglio di 25 punti del tasso d’interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (dal 4,50 al 4,25%) operato il 6 giugno dalla Bce, ha rimodulato  gli interessi di dilazione e differimento e quelli sulle sanzioni civili, nonché gli interessi sulle rateazioni dei debiti per i premi assicurativi e le sanzioni civili applicati rispettivamente da INPS e INAIL.

In particolare l’Istituto  chiarisce che l’interesse di dilazione per la rateizzazione dei debiti per contributi e sanzioni civili diventa del 10,25% annuo, mentre nulla cambia per i piani di ammortamento già emessi.

Sul fronte della sanzioni civili in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, l’interesse è del 9,75% annuo (tasso del 4,25% maggiorato di 5,5 punti). Resta ferma, in caso di evasione, la misura della sanzione civile, pari al 30% annuo nel limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti. Per quanto concerne, infine, le sanzioni ridotte in caso di procedure concorsuali, la misura del tasso d’interesse sarà pari al 4,25 per cento. 

Anche l’Inail , nella circolare 13/2024,  precisa parimenti che il tasso di interesse applicato per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi passa dal 12 giugno  al 10,25% (mentre nulla varia per le rateazioni in corso) e quello sulle sanzioni civili al 9,75 per cento.

Sul fronte delle sanzioni civili applicate in misura ridotta nei casi di procedure concorsuali, nell’ipotesi di mancato o ritardato pagamento del premio l’Inail applicherà il tasso del 4,25%, mentre in caso di evasione il tasso salirà al 6,25% .

(Autore: AMS)

(Fonte: Il Sole 24Ore)

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