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Autoriciclaggio, reato se manca la continuità


Fisco Ordine Informa

L’autoriciclaggio scatta solo in caso di operazioni che in concreto spezzano la tracciabilità, che non permettono di ricostruire l’individuazione della provenienza delittuosa di somme o beni. È questa la più rilevante novità dell’emendamento proposto dal ministero della giustizia al ddl sulla voluntary disclosure.
Si tratta di una sintesi delle diverse posizioni emerse nel dibattito parlamentare e scientifico degli ultimi mesi. L’autore di un delitto non colposo, e tra questi i reati tributari previsti dal dlgs 74/2000, che trasferisce o sostituisce denaro o beni provenienti dal delitto di cui è concorrente, o li impiega in attività economiche o finanziarie commette delitto di autoriciclaggio, a condizione che le condotta di impiego o trasferimento sia idonea in concreto ad ostacolare l’individuazione della provenienza delittuosa delle somme o dei beni trasferiti. In sostanza chi voleva la penalizzazione dell’ autoriciclaggio solo per condotte di reimpiego in attività imprenditoriali o finanziarie del provento di delitti non colposi, deve fare i conti con una esigenza punitiva che penalizza anche condotte in cui manchi tale componente ma in cui sia marcata l’attività di sostituzione o trasferimento al fine di far perdere le tracce dell’origine dei fondi, al fine di spezzare la tracciabilità. Si tratta di un equo bilanciamento, anche alla luce dell’esclusione della punibilità per il cosiddetto autoimpiego: le condotte di sostituzione e di trasferimento non sono punibili quando sono finalizzate a permettere l’utilizzo e il godimento personale dei beni e delle somme provento di delitto da parte del relativo autore.
In sostanza la rilevanza criminale dipende dall’ idoneità della condotta a spezzare la tracciabilità, ma se si dimostra che i beni e le utilità sono destinati al godimento personale dell’autore del delitto presupposto, scatta una causa di esclusione della punibilità.
(Fonte: ItaliaOggi)

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