Skip to main content

Avvisi bonari in arrivo: ecco cosa fare!


Ordine Informa

Anche tu hai ricevuto una comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate che ti invita a sanare una irregolarità commessa nella dichiarazione dei redditi? Niente paura! In questo articolo spieghiamo come comportarsi quando arrivano queste comunicazioni poco gradite.
Le comunicazioni di irregolarità sono emesse dall’Agenzia delle Entrate a seguito di un controllo automaticooppure a seguito di un controllo formale sulla dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente.

Quelle emesse a seguito di un controllo automatico sono effettuate sulla base di quanto prevede l’articolo 36 bis del DPR 600/1973 per quanto concerne le imposte sui redditi e l’articolo 54 bis del DPR 633/1972 per quanto riguarda l’IVA.

Quelle emesse a seguito di controllo formale delle dichiarazioni dei redditi sono effettuate in base a quanto prevede l’articolo 36 ter del DPR 600/1973. L’Agenzia delle Entrate verifica che i dati esposti in dichiarazione dei redditi siano conformi alla documentazione conservata dal contribuente e ai dati rilevabili nelle dichiarazioni presentate da altri soggetti o forniti da enti previdenziali, banche e imprese di assicurazione.

Le comunicazioni di irregolarità (sia quelle emesse a seguito di controllo automatico che quelle emesse a seguito di controllo formale) non sono veri e propri atti impositivi. La loro funzione è quella di consentire al contribuente di regolarizzare la propria posizione usufruendo delle sanzioni ridotte ed evitando l’iscrizione a ruolo dei tributi dovuti.

Cosa contengono le comunicazioni di irregolarità? Devi sapere che le comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatico evidenziano l’eventuale presenza di errori o il mancato pagamento di uno o più tributi dovuti mentre quelle emesse a seguito di controllo formale puntano a verificare la correttezza dei dati comunicati richiedendo ulteriori dati o documenti.

Se il contribuente riconosce che le somme richieste dalla comunicazione dell’Agenzia delle Entratesono effettivamente da pagare, può regolarizzare la propria posizione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, pagando una sanzione ridotta oltre al tributo e i relativi interessi.

Se il contribuente è in disaccordo con la pretesa erariale, in caso di comunicazione emessa a seguito di controllo automatico, può invece rivolgersi a qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, telefonare al numero 848800444 o utilizzare il servizio CIVIS per fornire gli elementi comprovanti la correttezza dei dati dichiarati.

In caso di comunicazione di irregolarità derivante da controllo formale, il contribuente può segnalare all’ufficio competente eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente dall’ufficio stesso.

Se l’Agenzia delle Entrate provvede alla rettifica parziale della comunicazione, il contribuente riceverà un nuovo modello di pagamento con l’indicazione delle somme da versare rideterminate e potrà usufruire della riduzione della sanzione.

E se la comunicazione di irregolarità contiene delle somme da versare e tu non hai la disponibilità finanziaria per effettuare il pagamento? Nessun problema! Le somme richieste con le comunicazioni di irregolarità possono essere rateizzate con le seguenti modalità: fino a 5 mila euro, le somme possono essere pagate in un numero massimo di 8 rate trimestrali di pari importo; oltre 5 mila euro, le somme possono essere pagate in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.

Il versamento della prima rata va effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Le successive rate scadono invece l’ultimo giorno di ciascun trimestre. Il mancato pagamento della prima rata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione o di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, fa perdere il beneficio della rateizzazione e i residui importi sono iscritti a ruolo. È prevista solo una tolleranza di 7 giorni (lieve ritardo).

L’articolo 3 del D.Lgs. n. 159/2015 ha infatti introdotto l’istituto del “lieve inadempimento”, che si applica al versamento delle somme dovute a seguito del controllo delle dichiarazioni. In particolare, se si effettua il pagamento con un ritardo non superiore a 7 giorni, saranno iscritti le sanzioni e gli interessi commisurati all’importo pagato in ritardo, mentre se si effettua un insufficiente pagamento delle somme richieste con la comunicazione saranno iscritti a ruolo la frazione non pagata, le sanzioni e gli interessi calcolati su tale frazione (lo scostamento non deve essere però superiore al 3%).

(Autore: Antonino Salvaggio)

(Fonte: Fisco7)  

X