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Aziende fallite, rent to buy per liquidare gli immobili


Fisco

Ok alla stipula di un contratto di rent to buy, per liquidare la massa immobiliare di un’azienda fallita. Ad esprimersi favorevolmente sulla richiesta di autorizzazione è stato il tribunale di Verona con l’ordinanza n. 95 del 12/12/14. La pronuncia è la prima, che risulti, a occuparsi della fattispecie introdotta dall’art. 23 dl n. 133/14 (cosiddetto «Sblocca Italia»), come convertito. La norma detta una disciplina per i contratti «che prevedono l’immediata concessione in godimento di un immobile, con diritto per il conduttore di acquistarlo entro un termine determinato», così regolando gli effetti civilistici della formula contrattuale conosciuta come rent to buy. Ciò che introduce l’art. 23 è una fattispecie nuova, non assimilabile ad alcuna delle forme contrattuali utilizzate per combinare caratteristiche di compravendita e locazione d’immobili. La particolarità sta nella possibilità d’imputare al prezzo di vendita parte del canone versato per il godimento dell’immobile (nella misura indicata dalle parti), talché al momento del rogito sia dovuto solo il saldo. Il legislatore, però, nulla ha previsto su un aspetto fondamentale: le modalità per il rientro, da parte del proprietario, in possesso dell’immobile in caso di inadempimento. 
La questione è trattata nell’ordinanza, che offre una soluzione applicabile, invero, in rari casi. Il giudice, osservato che il contratto di rent to buy rappresenta una fattispecie contrattuale a se stante, diversa dalla locazione, precisa che l’atto dev’essere stipulato per mezzo di notaio (a spese del conduttore), con l’indicazione espressa che l’immobile sia da rilasciarsi libero da persone e cose alla scadenza. Ciò nell’ottica del combinato disposto dei commi secondo, n. 3), e terzo, art. 474 c.p.c., secondo cui l’esecuzione per il rilascio di un bene può aver luogo in virtù di un atto ricevuto da notaio, munito della formula esecutiva

(Fonte : ItaliaOggi ) 

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