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Il 10 aprile 2015 è stato approvato il DPCM che regolamenta l’operatività relativa al cosiddetto “bonus bebè” introdotto dalla Legge di Stabilità 2015. Chi ne può beneficiare e come?
Per ogni figlio nato o adottato tra il 1 gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, lo Stato riconosce un contributo di importo pari a 960 euro all’anno, erogato in rate mensili da 80 euro a partire dal mese di nascita o di adozione del bambino.
Il bonus bebè viene riconosciuto solo ai genitori che possono dimostrare un ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) in corso di validità non superiore a 25.000 euro annui. Nel caso in cui l’ISEE non superi i 7.000 euro annui, l’importo del bonus viene raddoppiato arrivando a 160 euro al mese (1.920 euro all’anno).
L’assegno viene erogato sino al terzo compleanno o, in caso di adozione, fino al terzo anno in cui il bambino è entrato a far parte della famiglia. Attenzione però: è obbligatorio il mantenimento dei requisiti ISEE a suo tempo dichiarati nella domanda di riconoscimento del bonus.
La richiesta del bonus bebè può essere presentata dai genitori italiani e da quelli con cittadinanza europea o extracomunitaria. In questi due ultimi casi è però necessaria la residenza in Italia e, ove previsto, il possesso del permesso di soggiorno.
La somma non viene erogata dai sostituti d’imposta ma direttamente dall’INPS. Pertanto, per ottenere il bonus bebè, è necessario compilare una domanda sul sito dell’INPS richiedendo preventivamente il Pin dispositivo (se non lo si possiede già). Ci si può anche rivolgere ad un Caf, a un patronato o ad un intermediario abilitato che provvederà a predisporre il modello di domanda e a trasmetterlo direttamente all’Istituto.
Per essere sicuri di ottenere il bonus bebè sin dal primo mese, la domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla nascita o dall’entrata in famiglia del bambino. Se l’istanza viene presentata dopo 90 giorni dalla nascita, il bonus bebè decorre solo a partire da tale data. La domanda va presentata una sola volta ed è valevole per tutto il triennio, in quanto è necessario rinnovare solo la dichiarazione ISEE.
L’assegno non è cumulativo ai fini IRPEF e quindi non deve essere dichiarato nell’annuale dichiarazione dei redditi (modello 730 o Unico) e non concorre alla determinazione del reddito complessivo.
Nel caso in cui, in capo ai genitori, vengano meno i requisiti necessari all’attribuzione del bonus bebè (es: superamento dell’indice ISEE), l’INPS sospende l’erogazione dell’assegno.
Il bonus bebè, inoltre, viene revocato nei casi di:
decesso del figlio;
revoca dell’adozione;
decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;
affidamento del figlio a terzi;
affidamento esclusivo del figlio al genitore che non ha presentato la domanda.
I genitori hanno pertanto l’obbligo di comunicare immediatamente all’INPS le cause di decadenza, pena la restituzione delle somme indebitamente corrisposte e percepite.
Ricordiamo che le somme destinate al finanziamento del bonus bebè sono ad esaurimento. Quindi, qualora l’INPS dovesse riscontrare richieste ed erogazioni di somme maggiori di quanto stanziato, le domande non verranno più accettate fino a quando non verrà rideterminato l’importo annuo dell’assegno e i valori ISEE per l’accesso al beneficio.