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Il testo della Legge di Stabilità approvato dal Governo in data 15.10.2015, e passato in prima lettura al Senato, prevede alcune novità di un certo interesse.Si conferma l’esonero contributivo per i neo assunti a tempo indeterminato, ma in misura ridotta. Per chi assume con contratto a tempo indeterminato nel 2016, l’esonero contributivo resterà, comunque, in vigore ma consterà di una nuova base di riferimento: viene ridotto al 40% dei contributi previdenziali dovuti. La decontribuzione spetta per tutte le assunzione effettuate nell’anno 2016, fino ad un massimo di € 3250,00 annui e per 24 mesi mentre nel 2015 l’incentivo era del 100% dei contributi dovuti ma fino ad € 8060,00 annui, per 36 mesi. Nel 2016 durerà 24 mesi per poi trovare il suo naturale esaurimento al 31.12.2018. Viene discussa, in questi giorni, la possibilità di inserire per il Sud una durata triennale del nuovo esonero contributivo piuttosto che il mantenimento (proroga) della attuale formula ma con validità biennale: a tutto ciò aggiungendo un credito di imposta.
Tutti i datori di lavoro avranno la convenienza ad anticipare ove possibile le assunzioni entro fine anno in quanto l’esonero triennale ed il massimale di 8.060 euro riguarderà le assunzioni a tempo indeterminato effettuate fino al 31 dicembre 2015 e non oltre. Non bisogna, altresì, dimenticare che nel 2016 scatteranno le novità sulle collaborazioni coordinate e continuative: laddove il committente “privato” annusi l’idea di aver in essere al 1/1/2016 contratti di collaborazione (cocopro; cococo; minicococo; partite Iva) simili al lavoro subordinato ovvero di aver avuto contratti di collaborazione (cessati) che richiamano la presunzione assoluta di subordinazione, lo stesso potrà avvalersi di un percorso di stabilizzazione, di natura agevolata, dei contratti aventi per oggetto prestazioni personali anche con partita IVA potendo godere dello sgravio contributivo, in quanto trattasi di contratti a tempo indeterminato. Così di fatto, riducendo l’accesso agli stanziamenti fissati . Per quanto concerne i meccanismi di godimento della misura (tenuto conto delle circolari Inps nn. 17/2015 e 178/2015), rimane confermata l’attuale impostazione che poggia sul principio della semplicità e dell’universalità: non sono state introdotte quelle misure limitative paventate in agosto, che volevano destinare lo sgravio solo a determinate categorie di soggetti o fissare il bonus solo in presenza di un incremento netto occupazionale (U.L.A.). Sono sempre esclusi dalla misura i premi Inail, così come è vietato l’esonero per i contratti di apprendistato, lavoro intermittente ed i contratti di lavoro domestico. E’ fuori anche la Pubblica Amministrazione. Bisogna porre l’attenzione sulla limitatezza della nuova disposizione: l’incentivo è pari al 40% dei contributi previdenziali, quindi lo sconto non è più totale sui contributi mensili dovuti ma è pari solo al 40% degli stessi. Inoltre spetta fino ad un massimo di € 3250,00. Ciò significa che per ogni 100 euro di contributi dovuti e calcolati sull’imponibile previdenziale, l‘esonero è pari a 40 euro, e pertanto i restanti 60 euro vanno versati. Tenuto conto che l’ammontare dell’esonero contributivo deve rientrare in un massimo di € 3250,00 annui di cui ad un massimale mensile di sconto sui contributi da versare pari ad € 270,83 (3250/12).
Viene confermata l’esclusione dei lavoratori che nei sei mesi precedenti la stipula contrattuale sono stati occupati a tempo indeterminato, presso qualsiasi datore di lavoro nonchè il fatto che l’incentivo non si applichi nemmeno alle assunzioni relative a lavoratori che abbiano già usufruito del beneficio (sia il triennale di cui alla legge 190/2014 sia il biennale di cui alla legge di stabilità 2016) in relazione ad una precedente assunzione a tempo indeterminato, presso il medesimo datore di lavoro né con una società dallo stesso datore di lavoro controllata o collegata.“Avuto riguardo alla finalità antielusiva alla base della predetta condizione di legge, va da sé che lo sgravio è escluso anche se sia stato fruito da una società controllata dal datore di lavoro o ad esso collegata ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facente capo, anche per interposta persona (es:somministrazione di lavoro) allo stesso soggetto, al momento della nuova assunzione“.
Per quanto appena detto e nel rispetto delle norme antielusive, laddove il dipendente avesse già fatto godere dello sgravio un altro datore sarà possibile usufruirne, a condizione naturalmente che abbia nel frattempo maturato il requisito dei sei mesi di assenza di contratti a tempo indeterminato. L’esonero non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona(es: somministrazione di lavoro), allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge”. Considerando verosimile l’entrata in vigore del provvedimento a gennaio 2016, la condizione di incompatibilitàandrà verificata per il periodo ottobre-dicembre 2015, mentre non appare impedito, invece, di usufruire del nuovo incentivo nel caso di assunzione di lavoratori che invece fossero stati occupati nel periodo ottobre – dicembre 2014.
A differenza della previsione per il 2015 (cfr. Circ. Inps n. 178/2015), il datore di lavoro che subentra nella fornitura di servizi in appalto e che assume, ancorché in attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, un lavoratore per il quale il datore di lavoro cessante fruisce dell’esonero contributivo, preserva il diritto alla fruizione dell’esonero contributivo medesimo nei limiti della durata e della misura che residua computando, a tal fine, il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessante.
Ciò è il pendant della somministrazione di lavoro, per cui il lavoratore interinale stabilizzato dall’APL, sarà portatore della dote di esonero contributivo, via via con un quid temporale residuale progressivamente ridotto, nel corso delle lettere di missione a tempo determinato od indeterminato, a vantaggio degli utilizzatori che si susseguono. Sulla medesima lunghezza d’onda possono ritenersi confermate le ulteriori previsioni della Circ. Inps 178/2015: nelle ipotesi di cessione del contratto a tempo indeterminato con passaggio del dipendente al cessionario, la fruizione del beneficio già riconosciuto al datore di lavoro cedente può essere trasferita al subentrante per il periodo residuo non goduto; la fruizione dell’esonero è trasferibile nei confronti del cessionario per il periodo residuo non goduto dal cedente, in caso di trasferimento di azienda. Il rapporto di lavoro prosegue con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano; non impedisce l’accesso all’incentivo lo svolgimento nei 6 mesi precedenti di prestazioni lavorative in forme giuridiche e contrattuali diverse da quella del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, quali, a titolo esemplificativo, il rapporto di lavoro a termine, il rapporto di collaborazione a progetto, lo svolgimento di attività di natura professionale in forma autonoma, ecc; il lavoro intermittente costituisce pur sempre una forma contrattuale strutturalmente concepita allo scopo di far fronte ad attività lavorative di natura discontinua. Pertanto, il lavoratore che nel trimestre fisso (1.10.2014-31.12.2014/1.10.2015-31.12.2015) abbia avuto un rapporto di lavoro intermittente a tempo indeterminato con il medesimo datore di lavoro – o con altro datore di lavoro a lui collegato o controllato – potrà essere assunto a tempo indeterminato con il diritto, sussistendo tutte le altre condizioni legittimanti, alla fruizione dell’esonero triennale. In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, lo sgravio spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che per la somministrazione a tempo determinato, per una durata complessiva che passa dagli attuali 36 mesi ai prossimi 24 mesi, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione. Viene confermato, il cumulo tra l’esonero contributivo triennale e l’incentivo economico (Legge n. 223/91) pari al 50% dell’indennità di mobilità residua riconosciuta a favore del datore di lavoro che assume (anche in somministrazione) a tempo indeterminato e pieno (valevole sino al mantenimento della mobilità e della relativa indennità: 31.12.2016) nonché quello riconosciuto in favore di chi assume percettori di Aspi/Naspi: incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato ed a tempo pieno dei lavoratori in Naspi, consistenti nel riconoscimento da parte dell’Inps del 50%, sceso al 20% (cfr art 24 Dlgs 150/2015; Circ. Inps n. 194/2015) dell’indennità mensile residua che sarebbe spettata al lavoratore durante il periodo di disoccupazione. Rimaneconfermato il cumulo con l’incentivo economico stabilito dal progetto Garanzia Giovani. Rimane impossibile il cumulo con i benefici per le assunzioni introdotte dalla Legge Fornero (n. 92/2012) ad esempio lavoratori over 50, donne in particolari situazioni nonchè con l’assunzione agevolata in mobilità (aliquota del 10%). Pur con l’abrogazione dell’articolo 4, comma 12, della Legge n. 92/2012, per effetto del Dlgs 150/2015 nei suoi articoli 34 e 31, è da ritenersi che le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato fruiscano dell’esonero contributivo a prescindere dalla circostanza che costituiscano attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo di lavoro, ai sensi delle legge n. 92/2012, art, 4, comma 12, lettera a) ora Dlgs n. 150/2015, art. 31, comma 1, lett. a). Resta fermo, viceversa, il mancato godimento dell’incentivo se l’azienda non rispetta gli obblighi di assunzione di cui all’articolo 4, comma 12, lettera b), Legge n. 92/2015 ora Dlgs n. 150/2015, art 1, comma 1, lett. b):gli incentivi non spettano se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Non in ultimo, la fruizione dell’esonero contributivo è subordinata al rispetto delle previsioni dell’articolo 4, comma 12, lettere c), d) e commi seguenti, della Legge Fornero ora Dlgs n. 150/2015, art 1, comma 1, lett. c) e d).In buona sostanza, l’incentivo non spetta qualora: il datore di lavoro ovvero l’utilizzatore con contratto di somministrazione sia interessato da sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale (cigs, cig anche in deroga), fatti salvi i casi in cui l’assunzione o la somministrazione siano finalizzatenon più (come in passato) all’acquisizione di professionalità diverse rispetto a quelle in possesso dei lavoratori interessati dai predetti provvedimenti oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva bensì finalizzate all’assunzione di lavorarori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive. Così come permane il divieto, nel caso in cui si assuma un lavoratore licenziato nei 6 mesi precedenti da un datore di lavoro che al momento del licenziamento presentava un assetto proprietario sostanzialmente coincidente con quello del nuovo datore di lavoro che assume ovvero il nuovo datore di lavoro risulta essere in rapporto di collegamento o controllo. In caso di somministrazione tale principio si applica anche all’utilizzatore, quindi anche con riferimento agli assetti proprietari coincidenti tra l’utilizzatore del lavoratore e il datore di lavoro che lo aveva in precedenza licenziato. Pertanto, nel caso in cui il lavoratore somministrato, nell’arco dei sei mesi precedenti la decorrenza della somministrazione, abbia avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero una precedente somministrazione con l’utilizzatore, per la nuova assunzione il datore di lavoro (agenzia di somministrazione) non può fruire dell’esonero contributivo triennale. Non viene meno la previsione per cui con riferimento ai rapporti di lavoro part time a tempo indeterminato, l’esonero, nei limiti e alle condizioni illustrate nella circ n. 17/2015 (riproporzionamento), spetta anche nei casi in cui il lavoratore sia assunto da due diversi datori di lavoro in relazione ad ambedue i rapporti, purché la data di decorrenza dei predetti rapporti di lavoro sia la medesima. In caso di assunzioni differite, il datore di lavoro perderebbe, infatti, con riguardo al secondo rapporto di lavoro part-time, il requisito legittimante l’ammissione all’agevolazione in oggetto. Proprio perchè il secondo rapporto a tempo parziale, intendendosi per tale quello sorto successivamente da un punto di vista cronologico, non può dar luogo alla fruizione dell’incentivo, non sussistendo, in capo al lavoratore, il requisito dell’assenza nei sei mesi precedenti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. L‘esonero contributivo contenuto nella bozza della Legge di Stabilità 2016 contiene anche i limiti di spesa per i datori di lavoro nel settore agricolo. In tale direzione, si stabilisce che l’incentivo è riconosciuto, per tale settore, in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell’incentivo, l’ente previdenziale non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet.
(Autore: Filippo Chiappi)
(Fonte: Lavoro&Impresa)