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La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 3277, ha affermato che nel rapporto di lavoro subordinato l’insubordinazione va intesa in senso ampio e non “limitata al rifiuto di adempimento delle disposizioni dei superiori“. Ciò “implica necessariamente anche qualsiasi altro comportamento atto a pregiudicare l’esecuzione ed il corretto svolgimento di dette disposizioni nel quadro dell’organizzazione aziendale“.
Per quanto attiene, poi, la valutazione del comportamento oggetto di sanzione disciplinare “non è vincolante la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva ai fini dell’apprezzamento della giusta causa di recesso, rientrando il giudizio di gravità e proporzionalità della condotta nell’attività sussuntiva e valutativa del giudice, purché vengano valorizzati elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie, coerenti con la scala valoriale del contratto collettivo, oltre che con i principi radicati nella coscienza sociale, idonei a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario“.
(Autori: AS)
(Fonte: Corte di Cassazione)