Cassazione - Sezione Lavoro
Con sentenza n. 16562 del 29 aprile 2022, la Corte di Cassazione ha stabilito che il datore di lavoro non può rivestire la qualifica di RSPP, ciò al fine di evitare commistioni tra ruoli e funzioni strutturalmente diversi, che devono cooperare su piani differenti.
Il ruolo consultivo e interlocutorio del RSPP deve essere funzionalmente distinto da qualsiasi ruolo decisionale, soprattutto da quello datoriale, perché altrimenti si incrociano posizioni e funzioni con compiti strutturalmente diversi, che devono cooperare su piani diversi, decisionale il primo, consultivo il secondo. La dialettica tra chi esercita i poteri organizzativi e chi ha un ruolo tecnico ed elaborativo costituisce la sintesi di base da cui prende le mosse ogni determinazione organizzativa, amministrativa, tecnica, produttiva, in materia di sicurezza. Di conseguenza la confusione dei ruoli di per sé è indice di un colposo difetto di organizzazione che ricade sul datore di lavoro, tutt’altro che esimente.