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La Cassazione, nella sentenza n. 30949/23, pubblicata il 17 luglio dalla terza sezione penale, sancisce che anche se l’omesso versamento dei contributi da parte del datore di lavoro e’ reiterato, quest’ultimo non risulta punibile . Conta la somma non pagata dall’imprenditore accanto al numero degli inadempimenti mensili: la particolare tenuità del fatto ex articolo 131 bis Cp si configura anche per gli illeciti in continuazione, laddove il giudice del merito deve valutare natura e gravità della condotta oltre che il tipo di beni giuridici protetti.
Accolto il ricorso proposto dall’imputato: la sentenza impugnata è annullata senza rinvio perché il reato risulta estinto per prescrizione. L’imputato viene condannato in appello a sedici giorni di carcere e 60 euro di multa il reato ex articolo 2, comma 1 bis, del decreto legge 463/83 per l’omesso versamento di quasi 12 mila euro di ritenute previdenziali e assistenziali relative a una annualità. Trova ingresso la censura della difesa secondo cui i giudici del merito non compiono alcuna valutazione sull’esiguità del danno, mentre si limitano a evidenziare aspetti relativi alla modalità della condotta, in primis la reiterazione delle omissioni contributive su base mensile. Sbaglia la Corte d’appello a negare la non punibilità ex articolo 131 bis Cp sul rilievo che le condotte plurime, abituali e ripetute – come i reiterati inadempimenti mensili – escluderebbero la particolare tenuità. Valutazione complessiva. Il giudice di secondo grado aderisce a un orientamento superato: sono state le Sezioni unite penali con la sentenza 18891/22 ad affermare che il vincolo della continuazione non esclude di per sé la causa di non punibilità, mentre il giudice deve compiere una valutazione complessiva, tenendo conto di finalità e modalità esecutive delle condotte, oltre che delle motivazioni e delle conseguenze che ne sono derivate; contano tempi e modi, il contesto in cui le violazioni si collocano, accanto all’intensità del dolo e della rilevanza che si può attribuire ai comportamenti successivi ai fatti.
(Autore: AMS)
(Fonte: ItaliaOggi)