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La Corte di Cassazione, con sentenza n. 18861 dell’8 settembre 2014, ha affermato che, in caso di conversione del contratto di somministrazione in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, si applica l’art. 32 comma 5 della Legge n. 183/2010 che prevede, nei casi di conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, la corresponsione al lavoratore di un’indennità risarcitoria onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
(Fonte: Cassazione)