Ordine Informa
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 18353 del 27 agosto 2014 ha affermato che nel caso in cui un lavoratore rinunci alla reintegrazione nel posto di lavoro, scegliendo invece l’indennità sostitutiva, il rapporto di lavoro si considera risolto al momento in cui il datore riceve la comunicazione di tale scelta.Secondo i giudici, in caso di ritardo nell’erogazione dell’indennità sostitutiva, al lavoratore spetterebbero soltanto gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, rientrando, tale ritardo, nella disciplina dell’inadempimento dei crediti pecuniari del lavoratore. Viene quindi disatteso il vecchio orientamento della Corte, fondato sulla sentenza n. 81 del 1992 della Corte Costituzionale, che considerava estinto il rapporto di lavoro solo al momento del pagamento dell’indennità sostitutiva. In conseguenza di tale precedente orientamento, nel periodo dall’esercizio dell’opzione all’effettivo pagamento dell’indennità sostitutiva, erano dovute dal datore di lavoro al lavoratore le retribuzioni ovvero l’indennità risarcitoria commisurata alle retribuzioni.
(Fonte: Cassazione)