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La Corte di Cassazione, con sentenza n. 18675 del 4 settembre 2014, ha affermato che per “ramo d’azienda” bisogna intendere ogni entità economica organizzata in maniera stabile la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità. Questo presuppone una preesistente realtà produttiva autonoma e funzionalmente esistente. Non può quindi considerarsi “ramo d’azienda” una struttura produttiva creata “ad hoc” in occasione del trasferimento. In quest’ultimo caso il trasferimento sarebbe quindi illegittimo.
(Fonte: Cassazione)