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Cassazione: licenziamento a seguito di mancato accordo nella procedura conciliativa


Cassazione - Sezione Lavoro

Con ordinanza n. 10734/2024, la Corte di Cassazione ha affermato che la mancata conciliazione al termine della procedura obbligatoria ex art. 7 della legge n. 604/1966, relativa ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo di una azienda con più di 15 dipendenti e relativa ad un lavoratore assunto prima del 7 marzo 2015, non impone “che la comunicazione del licenziamento debba intervenire in un contesto differente e successivo”, essendo sufficiente la formalizzazione del recesso datoriale nel verbale di mancato accordo sottoscritto avanti alla commissione provinciale di conciliazione costituita ex art. 410 cpc ed ubicata presso l’Ispettorato territoriale del Lavoro.

Il provvedimento di licenziamento “espresso in un verbale di mancato accordo sottoscritto da entrambe le parti avendo, indubbiamente, la forma scritta” è “incensurabilmente” e conforme a diritto.

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