Cassazione - Sezione Lavoro
Con sentenza n. 20216 del 23 giugno 2022, ha affermato, dichiarando la nullità della clausola contrattuale del CCNL del trasporto aereo, che durante il periodo di ferie la retribuzione deve essere uguale a quella riconosciuta mensilmente. Tale clausola escludeva l’indennità integrativa di volo dalla base di calcolo della retribuzione nel periodo feriale.
La sentenza richiama i principi della Corte Europea di giustizia, secondo la quale una disposizione contrattuale di tal genere ha un effetto dissuasivo circa la fruizione delle ferie, cosa incompatibile con i principi comunitari.
La decisione della Cassazione riguarda le quattro settimane obbligatorie di cui parla l’art. 10 del decreto legislativo n. 66/2003 e non quelle ulteriori per le quali la determinazione della retribuzione può essere rimessa all’autonomia collettiva.
Tale sentenza può avere effetti anche su altri CCNL che prevedono nel periodo feriale, trattamenti diversi e minori rispetto a quelli di presenza.