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Chi notifica deve dimostrare ciò che c’è in busta


Ordine Informa

Quando l’atto impositivo o esattoriale è contenuto all’interno di una busta chiusa, spetta all’ente che lo ha notificato dimostrare l’esatto contenuto della busta, in caso di contestazione sul punto da parte del contribuente. Per esempio, poniamo il caso in cui il contribuente, in sede di impugnazione di un atto esecutivo, contesti la notifica della cartella esattoriale presupposta all’atto impugnato; se la cartella è stata spedita per posta, all’interno di una busta, l’Agente della riscossione non può limitarsi a depositare l’avviso di ricevimento relativo alla notificazione, bensì deve anche dimostrare, se il ricorrente muove una specifica contestazione sul punto, che all’interno della busta spedita fosse contenuto proprio quell’atto (la cartella asseritamente notificata). In difetto di tale dimostrazione, la notificazione della cartella non può ritenersi provata. Il principio si legge nella sentenza n.2625/2015 della Corte di cassazione, sezione tributaria, depositata in cancelleria lo scorso 11 febbraio. Si aggiunga che non è sufficiente, ai fini di questa dimostrazione, il deposito dell’estratto di ruolo, documento interno dell’Agente della riscossione, anche nel caso in cui lo stesso riporti l’indicazione della cartella e della relativa raccomandata di spedizione. Tale elemento di prova, assunto come valido dalla Ctr di Foggia nella cassata sentenza, non è stato ritenuto conforme, dalla Cassazione, al principio di diritto enunciato.
(Fonte: ItaliaOggi)

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