Ordine Informa
Nella circolare n. 57 del 6 maggio 2014, l’Inps fornisce alcuni chiarimenti sulla validità delle comunicazioni obbligatorie, alla luce di quanto disposto dall’art. 9, c. 5 del Decreto Lavoro (D.L. n. 76/2013).Secondo quanto previsto dal citato articolo, le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali inviate dai datori di lavoro al servizio competente nel cui ambito territoriale si trova la sede di lavoro valgono ai fini di tutti gli obblighi di comunicazione, compresi quelli a carico dei lavoratori nei confronti delle Direzioni regionali e territoriali del lavoro, dell’Inps, dell’Inail o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo e delle Province. A seguito di tale disposizione, di “ dichiarata natura interpretativa estensiva”, l’Inps analizza in dettaglio, nella predetta circolare, la validità di tali comunicazioni anche ai fini degli obblighi di comunicazione della rioccupazione del lavoratore titolare di prestazioni di integrazione salariale (ordinaria, straordinaria e in deroga), mobilità ordinaria e in deroga, trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia e disoccupazione ASpI e miniASpI.
In allegato la circolare dell’Istituto.
Inps Circ. n. 57 del 06.05.2014 Chiarimenti Inps sulle comunicazioni obbligatorie
Fonte (settegrammilavoro)