Ordine Informa
Con il messaggio n. 5787 del 3 luglio 2014, l’INPS, riprendendo una comunicazione che il Ministero del Lavoro ha inviato, agli assessori delle Regioni e delle Provincie autonome, a non concedere trattamenti di cassa integrazione in deroga per periodi superiori ad 8 mesi, comunica i limiti per la fruizione degli ammortizzatori in deroga per l’anno 2014.
Infatti, Il Ministero ha ripreso una nota del dicembre 2013 con la quale «al fine di garantire la continuità dell’intervento del sostegno al reddito nelle crisi occupazionali territoriali» ha invitato le Regioni e le province autonome a «provvedere nel 2014 a concessioni di ammortizzatori in deroga limitati nel tempo e comunque non superiori a 6 mesi nel limite delle risorse finanziarie disponibili, nelle more dell’entrata in vigore dei nuovi criteri per il riconoscimento degli interventi». «Considerato che l’iter di emanazione del decreto non si è ancora concluso – si legge nella comunicazione ministeriale – e in considerazione della necessità di non pregiudicare l’efficacia dei limiti quantitativi di durata in esso previsti, si invitano le Regioni e le province autonome a non stipulare accordi o concedere prestazioni di cassa integrazione in deroga per periodi superiori a 8 mesi nell’anno 2014».
Con riferimento ai periodi concedibili di mobilità in deroga, allo stesso modo gli enti regionali non devono superare i limiti previsti per l’anno 2014 pari per i lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi, complessivamente a cinque mesi nell’anno 2014, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori tre mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al testo unico approvato con d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218; per i lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per un periodo inferiore a tre anni, a ulteriori sette mesi, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori tre mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al testo unico approvato con d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218.
Complessivamente, per tali lavoratori, il periodo di fruizione non può comunque eccedere il periodo massimo di tre anni e cinque mesi, più ulteriori tre mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al citato testo unico approvato con d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218.
(fonte: Inps)