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Co. Co. Co sportive, come effettuare le assunzioni


Ordine Informa

Le associazione o società  sportive, sono  tenute a comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo.
La comunicazione al Registro delle attività sportive dilettantistiche equivale a tutti gli effetti, per i rapporti di lavoro sportivo, alle comunicazioni UNILAV ordinariamente trasmesse al centro per l’impiego.
Per le comunicazione al RAS  occorre conoscere il codice fiscale del collaboratore che deve risultare tesserato attraverso un organismo sportivo riconosciuto dal CONI (Federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata ed ente di promozione sportiva) al sodalizio sportivo committente e una serie di informazioni sul rapporto: data inizio/fine, PAT INAIL, qualifica professionale, retribuzione/compenso a norma prevede che l’associazione o società destinataria delle prestazioni sportive dilettantistiche nell’ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sportiva ha l’obbligo di comunicare tutti i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo.
Attenzione , per le sole collaborazioni coordinate e continuative sportive, la comunicazione può essere assolta anche mediante il RAS, mentre per le altre tipologie contrattuali utilizzabili, la comunicazione deve essere effettuata per il tramite degli ordinari canali (UNILAV).
Le comunicazioni in merito al rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sportiva attraverso il Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche possono essere fatte entro il 30° giorno del mese successivo all’inizio del rapporto di lavoro.
Il medesimo termine di scadenza sia applicabile anche nel caso di comunicazione effettuata mediante UNILAV ordinario.

Per porre in essere una COCOCO sportiva occorre dunque:

a) Verificare che sia effettivamente possibile inquadrare il rapporto come di natura autonoma e far sottoscrivere il contratto;

b) Redigere l’accordo quantificando il compenso;

c) Effettuare la comunicazione di instaurazione del rapporto attraverso il RAS.

d) Richiedere l’autocertificazione dei redditi da lavoro sportivo che si andranno a percepire prima del pagamento per valutare eventuali ritenute contributive/assistenziali/fiscali;

e) Corrispondere il compenso esclusivamente con modalità tracciabile;

f) Emettere la busta paga utilizzando eventualmente l’applicativo del RAS (non obbligatoria per compensi inferiori complessivamente a 15.000 euro);

g) Eventualmente versare oneri contributivi e ritenute fiscali;

h) Effettuare la comunicazione mensile all’INPS dei dati retributivi e informazioni utili al calcolo dei contributi da effettuare eventualmente attraverso il RAS;

i) Tenere il libro unico del lavoro eventualmente in via telematica all’interno di apposita sezione del RAS;

l) Predisporre e trasmettere a collaboratore e Agenzia delle Entrate la certificazione unica (CU);

m) Inserire i dati nel Modello 770 in presenza di ritenute fiscali;

n) Inserire i dati nel Modello IRAP e liquidare l’imposta (il correttivo bis prevede che «In ogni caso, tutti i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo inferiori all’importo di 85.000 euro non concorrono alla determinazione della base imponibile di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.»).

Termini e scadenze –Il mancato adempimento delle comunicazioni comporta le medesime sanzioni previste per le omesse comunicazioni ordinarie al centro per l’impiego: in caso di omessa o ritardata comunicazione è prevista una sanzione amministrativa di importo variabile da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.
All’irrogazione delle sanzioni provvedono gli organi di vigilanza in materia di lavoro, fisco e previdenza, che trasmettono il rapporto all’ufficio territoriale dell’ispettorato del lavoro.

(Autore: AMS)

(Fonte: FiscalFocus)

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