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Dal 1° gennaio 2016 il D. Lgs 81/2015 è diventato operativo, vediamo quali sono le conseguenze per le Collaborazioni Coordinate Continuative e a Progetto.
Dal 1° gennaio 2016 il D. Lgs 81/2015 è diventato pienamente operativo, vediamo quali sono le conseguenze per le Collaborazioni Coordinate Continuative e a Progetto.
L’entrata in vigore del Decreto Legislativo 81 del 15 giugno 2015, “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni”, ha coinvolto anche le collaborazioni coordinate continuative e a progetto.
L’articolo 52 di questo decreto ha previsto già dal 25.06.2015 il superamento del contratto a progetto abrogando gli articoli dal 61 al 69-bis del Decreto Legislativo 276 del 2003. In altre parole, non è più possibile stipularli. I contratti a progetto in atto al 25.06.2015 sono comunque regolati come in precedenza.
Dal 01.01.2016 il D.Lgs 81/2015 diventa pienamente operativo, con conseguenze anche per l’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato.
Estensione del lavoro subordinato
L’art. 2, comma 1, del D. Lgs 81/2015 stabilisce che a partire dal 01.01.2016 la disciplina del rapporto di lavoro subordinato viene applicata anche per quelle collaborazioni in cui la prestazione lavorativa si concretizza come:
esclusivamente personale;
continuativa;
modalità di esecuzione organizzate dal committente anche in riferimento ai tempi e luoghi di lavoro.
Le prestazioni che possono rientrare in questa disciplina sono le collaborazioni coordinate continuative, le collaborazioni coordinate continuative a progetto attive al 25.06.2015 ed ancora in corso al 01.01.2016, le collaborazioni di lavoro autonomo anche in regime di partita IVA.
Esistono però delle eccezioni, cioè collaborazioni in cui non trova applicazione quanto stabilito al comma 1 dell’art. 2 del D. Lgs 81/2015.Vediamole.
Quando non è lavoro subordinato
L’art. 2, comma 2, del D. Lgs 81/2015 precisa che la disciplina sul rapporto di lavoro subordinato non opera nei seguenti casi:
collaborazioni in cui gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale prevedono discipline specifiche per il trattamento economico e normativo in relazione alleparticolari esigenze produttive ed organizzative del settore;
collaborazioni rese nell’esercizio di professioni intellettuali che richiedono l’iscrizione ad appositi albi professionali;
attività prestate dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
collaborazioni a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
In seguito ad appositi Interpelli al Ministero del Lavoro possiamo inoltre aggiungere:
rapporti di intermediazione assicurativa che prevedono lo svolgimento delle attività previste dal Codice delle Assicurazioni private (Interpello 5 del 2016);
collaborazioni in favore del CONI e delle federazioni sportive nazionali (Interpello 6 del 2016).
Leggi anche: Interpelli al Ministero del Lavoro di gennaio 2016 e Interpello: co.co.co. per Enti e Federazioni Sportive Nazionali
Collaborazioni Coordinate Continuative e a Progetto in Deroga per la Pubblica Amministrazione
Il comma 4 dell’art. 2 prevede che quanto disposto dal D. Lgs 81/2015 non verrà applicato per le Pubbliche Amministrazioni fino al riordino completo della disciplina sull’utilizzo dei contratti di lavoro flessibile.
Le Pubbliche Amministrazioni potranno quindi avvalersi di collaborazioni coordinate continuative e a progetto fino al 31.12.2016. Dal 01.01.2017 in poi è comunque previsto il divieto di stipulare questi tipi di contratti.
La Commissione di Certificazione
Lavoratore e committente possono richiedere alle Commissioni (vedi art. 76 del Decreto Legislativo 276 del 10 settembre 2003) di certificare la mancanza dei requisiti previsti dal comma 1 dell’art. 2 del D. Lgs 81/2015. In questo modo è possibile verificare la conformità rispetto alla normativa vigente della forma contrattuale che regola il rapporto tra le parti.
Durante questa procedura il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale a cui aderisce o a cui conferisce mandato, oppure da un avvocato o da un consulente del lavoro.
Benefici per la stabilizzazione
Per i datori di lavoro privati che assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato lavoratori con cui hanno avuto una precedente collaborazione coordinata continuativa e a progetto, o titolari dipartita IVA con cui avevano rapporti di lavoro autonomo, sono previsti dei benefici.
Dal 01.01.2016 il comma 2 dell’art. 54 del D. Lgs 81/2015 prevede infatti in caso di stabilizzazione l’estinzione degli eventuali illeciti amministrativi, contributivi e fiscali legati all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro. Non sono comunque compresi eventuali illeciti accertati prima della data di assunzione.
Questi benefici sono concessi alle seguenti condizioni:
i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano, in riferimento alle possibili pretese riguardanti la qualificazione del rapporto di lavoro precedente, atti di conciliazione in una delle sedi di cui all’art. 2113, comma 4, del codice civile, o davanti alle Commissioni di Certificazione;
nei 12 mesi successivi alle assunzioni i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, tranne che per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.
L’intento dunque del legislatore è quello di promuovere la stabilizzazione dell’occupazione attraverso contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e garantire il corretto utilizzo dei contratti di lavoro autonomo. Nel tempo potranno essere valutati i risultati raggiunti.
(Autore: MILANI ROBERTO)
(FONTE: LAVORO&DIRITTI)