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Collaborazioni coordinate: nella legge di stabilità una “quasi abrograzione” del Jobs Act?


Ordine Informa

Nel disegno di legge sul lavoro autonomo, collegato alla di stabilità per il 2016, c’è una norma che finora è passata sotto silenzio ma che invece meriterebbe un ampio ed esteso dibattito.
La norma modifica – ancora una volta – la nozione di lavoro parasubordinato, stabilendo che il coordinamento tra committente e collaboratore è lecito quando viene esercitato entro i limiti stabiliti nel contratto.

Questo chiarimento, secondo gli estensori della norma, sarebbe coerente con quanto previsto dal d.lgs. n. 81/2015, nella parte in cui è stata introdotta (con decorrenza dal 1 gennaio 2016) una “presunzione impropria” di subordinazione, per i casi in cui il committente esercita un potere di organizzazione sull’attività del collaboratore.

A nostro avviso, tutta questa coerenza tra le due disposizioni non si vede: se approvata, infatti, la norma contenuta nel ddl collegato alla legge di stabilità consentirebbe di risolvere il problema della c.d. etero-organizzazione indicando nel contratto quali sono le forme di coordinamento concordate tra le parti.

In altri termini, la presunzione di subordinazione finirebbe per essere applicabile solo nei casi in cui il committente esercita un potere organizzativo fuori dai limiti previsti dal contratto; è chiaro che in questo modo sarebbe molto facile aggirare la nuova disposizione. 

Attenzione, non stiamo difendendo la presunzione intodotta dal Jobs Act, che a nostro avviso creerà più problemi che opportunità: stiamo solo segnalando che viene quasi azzerato un punto importante della riforma, prima ancora che questo sia entrato in vigore.

Non è vietato farlo e, anzi, un ripensamento sulla normativa complessivamente applicabile alla materia sarebbe auspicabile; tale ripensamento dovrebbe, tuttavia, a nostro avviso andare nella direzione opposta rispetto all’ennesimo “taglia e cuci” normativo (attività che per il lavoro parasubordinato ha raggiunto livelli patologici, come non ricordare il decreto Letta che intervenne per cambiare una congiunzione?).

Queste operazioni sviliscono il ruolo della legge, che non può modifcare in maniera ossessiva e ripetuta una normativa prima ancora che questa abbia trovato un adeguato periodo di sperimentazione, e sono destinate all’insuccesso perchè assegnano un ruolo decisivo per la gestione del contratto ai consulenti legali, unici sooggetti (teoricamente…) in grado di maneggiare norme così sofisticate.

In sinesi: giusto ripensare la presunzione di subordinazione, in quanto non sembra uno strumento risolutivo ma pare destinata solo ad incentivare il contenzioso e i dubbi applicativi. 

Ma se si vuole imboccare tale strada, bisgona cambiare direzione, cercando soluzioni semplici e capaci di stabilire limti oggettivi, di cui si può interpretare in anticipo l’estensione e il significato.

Altrimenti, tanto valeva tenere in vita il lavoro a progetto, ormai digerito dal sistema; anche perchè sono mancate analisi serie sulla sua effettiva efficacia nel contrasto agli abusi, e quindi la sua abrogazione è stata quanto meno frettolosa. (Fonte: Lavoro&Impresa) 

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